PER IL TAR LAZIO E’ ARRUOLABILE IL CANDIDATO CARABINIERE, IL CUI ECCESSO DI PESO È DA ATTRIBUIRSI ALLA MASSA MUSCOLARE E NON A QUELLA GRASSA. SENTENZA N. 4870/2022

11.05.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.-

*****

[1]

IL FATTO

Un candidato[1] aveva impugnato il giudizio di non idoneità - per il superamento dell'indice di massa corporea stabilito dalla normativa tecnica - espresso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito del concorso pubblico per

il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

IL Tar Lazio (Presidente Riccardo Savoia ed estensore Floriana Venera Di Mauro) dopo aver premesso che la Commissione operante in sede concorsuale aveva ritenuto non idoneo il ricorrente, a seguito della determinazione del valore IMC (indice di massa corporea), determinato dal rapporto tra il peso corporeo in chilogrammi e l'altezza in metri, elevata al quadrato, risultata superiore al valore massimo pari a 28, preso a riferimento dalla medesima Commissione,

evidenziava come

  • la valutazione dell'indice di massa corporea nella misura massima di 28, come utilizzato, tuttavia era il parametro stabilito per le donne, mentre quello applicabile agli uomini era pari a 30, limite superato in misura modesta dal candidato;
  • il calcolo del rapporto tra peso, altezza e indice di massa corporea risultava errato e che, viceversa, il calcolo corretto - a seguito di test test bio-impedenziometrico - dimostrava che una componente rilevante del peso corporeo era ascrivibile alla massa muscolare.-

Di conseguenza, il Tar Lazio accoglieva il ricorso, in quanto "le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità".-

NOTE

[1] Rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza.-

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