PER IL TAR BOLOGNA NON DEVE ESSERE SOSPESO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE, DAL TEST DI ACCESSO, DEL CANDIDATO CON GREEN PASS PRIVO DI QR CODE.- Commento alla sentenza n. 496/2021
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: GREEN PASS - HR CODE - CONCORSO UNIVERSITARIO
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA.-
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IL FATTO
Una candidata al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell'Ateneo di Bologna veniva esclusa dalla partecipazione alla prova di ammissione per mancanza di "Certificazione verde", nonostante avesse prodotto la relativa documentazione (priva di QR code) attestante l'effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test.-
Per tale motivo si rivolgeva alla magistratura amministrativa emiliana.-
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LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA
Il Tar Bologna, presidente Andrea Migliozzi, rigettava l'istanza cautelare per i seguenti motivi:
- Secondo la normativa vigente, a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass (quindi vaccinati o tamponati, con esito negativo, nelle ore precedenti la prova);
- Secondo la disciplina attuale, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (cioè se vaccinato o tamponato);
- Nel bando dello specifico concorso vi era un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;
Ne consegue che per il Tar Bologna, l'autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, che nel caso di specie mancava, il che rende non meritevole di sospensione il provvedimento di esclusione della candidata.-
Il principio che si evince è il seguente: "Senza QR code il candidato non può partecipare al concorso pubblico, anche se presenta la certificazione che dimostra di aver effettuato nei tempi previsti prima un tampone antigenico".-
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