PER IL TAR BOLOGNA DEVE ESSERE SOSPESO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONEDEL CANDIDATO PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL QR CODE DA PARTE DELL’APP VERIFICAC19. ORDINANZA N. 551/2021

13.12.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: GREEN PASS - HR CODE - CONCORSO UNIVERSITARIO

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA.-

[1]

IL FATTO

Con un ricorso collettivo, tre candidati impugnavano il provvedimento di esclusione dal test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell'Ateneo di Bologna.-

In particolare:

  • Due ricorrenti erano stati esclusi con la testuale motivazione "Green pass non valido";
  • Un ricorrente veniva escluso in quanto "privo del Green pass" (pur avendo quest'ultimo dimostrato l'avvenuta vaccinazione il 10 agosto 2021).-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA

Il Tar Bologna, presidente Andrea Migliozzi, distinguendo le due posizioni,

  • Richiamando un altro proprio, recente, provvedimento n. 496/2021 - già oggetto di commento, rigettava l'istanza cautelare avanzata dal singolo ricorrente, perché la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (cioè se vaccinato o tamponato);

Viceversa,

  • accoglieva la domanda cautelare dei due ricorrenti, in quanto 1) la contestata esclusione appariva "prima facie" illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code, da parte dell'app.VerificaC19, è sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l'avvenuta effettuazione del vaccino; 2) diversamente opinando, l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 33 e 34 Cost.) quali il diritto allo studio o l'accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbero inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile;

Il principio che si evince è il seguente:

"Deve essere sospesa cautelarmente l'esclusione dal concorso del candidato per mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app.VerificaC19 potendo la stessa essere sanata mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l'avvenuta effettuazione del vaccino".-

SUL PUNTO TI POTREBBE  INTERESSARE 

https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-bologna-non-deve-essere-sospesto-il-provvedimento-di-esclusione-dal-test-di-accesso-del-candidato-con-green-pass-privo-di-qr-code-commento-alla-sentenza-n-496-2021/

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento