PER IL LANCIO DI OGGETTI DAL CAVALCAVIA CONFIGURABILE IL TENTATO OMICIDIO. CASS. N. 1710/2025
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: LANCIO OGGETTI DAL CAVALCAVIA - VIOLENZA PRIVATA - TENTATO OMICIDIO - DOLO EVENTUALE - CASS. N. 1710/2025 - SICUREZZA STRADALE
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
3) CONCLUSIONI.-
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[1] INTRODUZIONE
Il lancio di oggetti da cavalcavia, purtroppo non nuovo nelle cronache giudiziarie, non è solo un gesto irresponsabile: rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza stradale e, nei casi più gravi, alla vita delle persone.-
Recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1710/2024) ha affrontato il caso di un imputato minorenne, che aveva lanciato una bottiglia di vetro da un cavalcavia, colpendo un'autovettura in transito.-
Nel caso esaminato, l'automobilista era riuscito a evitare l'impatto con la bottiglia attraverso una sterzata improvvisa. Nonostante la condotta fosse stata originariamente qualificata come violenza privata dal Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello ha ravvisato gli estremi del tentato omicidio, decisione poi confermata dalla Cassazione.-
[2] LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Uno degli aspetti centrali della sentenza n. 1710/2024 è la valutazione dell'elemento soggettivo della condotta, in particolare l'accettazione consapevole del rischio.-
Nel diritto penale, il dolo eventuale si configura quando l'agente, pur non avendo l'intenzione diretta di causare un evento dannoso, è consapevole che il proprio comportamento potrebbe provocarlo e decide di agire comunque, accettando implicitamente le conseguenze.-
La Cassazione ha evidenziato che, sebbene l'imputato non avesse l'intento specifico di uccidere, il dolo eventuale era pienamente configurabile[1].-
L'atto di lanciare un oggetto, come una bottiglia di vetro, da un cavalcavia su una strada trafficata comporta un rischio evidente e concreto di provocare incidenti, potenzialmente mortali.-
Immaginiamo una situazione simile: chi lancia un sasso da un cavalcavia non può prevedere con certezza quale auto sarà colpita o se causerà un incidente mortale, ma accetta implicitamente questa possibilità. In questo modo, la responsabilità dell'agente non si attenua, perché dimostra un'indifferenza consapevole verso le conseguenze delle proprie azioni.-
[3] CONCLUSIONI
La sentenza si colloca nel solco di precedenti pronunce della Suprema Corte, che hanno stabilito come il lancio di oggetti da un cavalcavia possa integrare il tentativo di omicidio, in particolare quando l'azione comporta un rischio elevato per la sicurezza degli utenti della strada. -
NOTE
[1] Nel caso del lancio di oggetti dai cavalcavia, questa consapevolezza emerge da fattori come:
- La prevedibilità delle conseguenze: Chi lancia un oggetto da un'altezza considerevole su una strada trafficata sa, o dovrebbe sapere, che tale azione può facilmente causare un incidente, con potenziali esiti letali.
- La natura oggettivamente pericolosa dell'azione: Anche senza un intento specifico di ferire o uccidere, il gesto di lanciare oggetti verso veicoli in movimento dimostra un'indifferenza verso il rischio creato per la vita altrui.
- Il contesto in cui l'azione si svolge: La Corte di Cassazione ha sottolineato come il rischio di incidente non dipenda unicamente dalle dimensioni o dalla massa dell'oggetto lanciato, ma anche dalle circostanze: il luogo (una strada statale trafficata), la velocità del veicolo colpito e la probabilità di brusche manovre evasive. In questo senso, anche una bottiglia di vetro piccola e vuota, come nel caso di specie, può generare un pericolo mortale.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1) Contesto e caso esaminato: La Cassazione ha confermato la qualificazione di tentato omicidio per un minorenne che aveva lanciato una bottiglia di vetro da un cavalcavia;
2) Elemento soggettivo e dolo eventuale: La sentenza sottolinea come il dolo eventuale sia configurabile quando l'agente, pur non avendo l'intenzione diretta di uccidere, accetta consapevolmente il rischio di provocare conseguenze gravi, mostrando indifferenza verso la sicurezza altrui.
3) Implicazioni giuridiche: La Corte ribadisce che il lancio di oggetti dai cavalcavia, per la natura pericolosa del gesto e il contesto in cui avviene, può essere considerato tentato omicidio.-
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