PER IL CONSIGLIO DI STATO, IN CASO DI IMPUGNATIVA DI ATTI, ANCHE VINCOLATI, EMESSI NELL’ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO, E’ SEMPRE COMPETENTE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 5014/2022

20.07.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: IMPUGNATIVA ATTI  - ESPRESSIONE POTERE PUBBLICO - GIUDICE AMMINISTRATIVO

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR TOSCANA;

3) LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Una Dottoressa, esercitante, la professione ed è iscritta all'Ordine degli Psicologi della Toscana, aveva impugnato, avanti il Tar Toscana, competente per territorio, la delibera con cui il predetto Ordine aveva accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e aveva disposto la sua sospensione dall'esercizio della professione di psicologo in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come modificato dal D.L. n. 172/2021.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR TOSCANA

Il Tar Toscana non ravvisando ragioni per discostarsi da altri provvedimenti assunti in materia (sentenze nn. 200 e 201 del 17 febbraio 2022, nonché la 1565/2022, qui  menzionata e commentata), dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.-

Secondo il TAR, dalla lettura della norma si evince "l'insussistenza di qualsiasi potere autoritativo in capo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento", dato che la norma in questione aggiunge "un requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria, la cui mancanza ineluttabilmente comporta la sospensione dal suo svolgimento, ma non crea alcun potere amministrativo in capo alle amministrazioni le quali, a norma delle disposizioni soprarriferite, devono solo "accertare" l'adempimento o il mancato adempimento, da parte dell'operatore sanitario, all'obbligo di vaccinazione".-

Si tratta, per il Tar, dunque di un'attività meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge, da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestà autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario.-

Dalla fattispecie è assente ogni potestà pubblicistica delle amministrazioni, le quali, si ripete, sono chiamate unicamente ad accertare l'avvenuta vaccinazione dell'operatore sanitario ovvero l'inadempimento al relativo obbligo.-

[3]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Avverso il sueposto provvedimento, la Psicologa ricorreva avanti il Consiglio di Stato, Presidente Luigi Maruotti ed Estensore Raffaello Sestini, che accoglieva il ricorso, riformando la sentenza di primo grado, statuendo la competenza del giudice amministrativo.-

Ai fini della decisione, il Collegio considera che l'art. 7 del codice del processo amministrativo - in coerenza con le precedenti disposizioni di legge - afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità quando sono impugnati emessi nell'esercizio del potere pubblico, e dunque autoritativi, non rilevando che si tratti di un potere discrezionale o vincolato (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 1998, per la quale è un 'postulato privo di qualsiasi fondamento' il sostenere che un atto vincolato non possa incidere su posizioni di interesse legittimo).-

In conclusione, poiché è stato impugnato un atto autoritativo (poco importando quanto alla determinazione della giurisdizione che si tratti di un atto vincolato), va rilevata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.-

[4]

CONCLUSIONI

Sebbene la pronuncia del Consiglio di Stato si inserisca in un orientamento giurisprudenziale, quasi, consolidato, per il quale "L'atto vincolato rappresenta l'esercizio del potere amministrativo, quando tale potere è conferito dalla legge per il perseguimento dell'interesse pubblico, con conseguente capacità di degradare posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo, in quanto espressione di 'supremazia' o di 'funzione', ossia finalizzazione al soddisfacimento di interessi di carattere generale" - interesse è facilmente individuabile nella tutela della salute pubblica - nel caso di specie, l'art. 17 della legge professionale degli psicologi, la n. 56/1989[1], prevederebbe la giurisdizione del giudice civile, con riguardo ai provvedimenti emessi dall'Ordine di appartenenza, come statuito nella sentenza n. 1565/2021 del Tar Firenze, qui commentata.-

NOTE

[1] https://www.psy.it/allegati/legge_56_1989_02_18.pdf 

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