PACCA SUL SEDERE? E’ VIOLENZA SESSUALE!

03.12.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PACCA SUL SEDERE - REATO DI VIOLENZA SESSUALE - ANCHE SENZA SCOPO EROTICO

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) INTRODUZIONE;

3) NEL CASO DI SCHIAFFI E/O PACCHE SUI GLUTEI RICORRE L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 609 BIS CP?

4) GLI ATTI SESSUALI A SORPRESA;

5) LO SCHIAFFO SUL SEDERE INTEGRA L'IPOTESI DEL REATO IN COMMENTO?;

6) LA DIFFERENZA FRA IL REATO DI MOLESTIE E QUELLO DI VIOLENZA SESSUALE;

7) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

E' il caso della settimana: dopo una partita di calcio di Seria A, una giornalista televisiva, in diretta, veniva colpita sul fondoschiena da una pacca sferrata da un tifoso, appena uscito dallo stadio.-

La condotta, appena descritta, integra una ipotesi penalmente rilevante? Ed in caso positivo, quale?

[2]

INTRODUZIONE

Nel recente episodio di cronaca, il soggetto, un uomo di quarantacinque anni, identificato grazie alle videocamere di sorveglianza dello stadio, ha cercato di minimizzare l'accaduto, affermando che "[...]Non è assolutamente un atto di sessismo. Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l'avvocato della giornalista: voglio farle le scuse ufficiali" [...]"

Le scuse non sono bastate - in caso contrario, la condotta non sarebbe punita, trattandosi di reati per i quali serve una denuncia, che poi diventa irrevocabile, della vittima -ed il "goliardico palpeggiatore" risulta formalmente indagato dalla Procura di Firenze per il reato di violenza sessuale.-

Lasciando che la giustizia faccia il corso, il fatto offre lo spunto per qualche riflessione sul reato contestato.-

[3]

NEL CASO DI SCHIAFFI E/O PACCHE SUI GLUTEI RICORRE L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 609 BIS CP?

In generale, il reato di cui all'art. 609 bis c.p., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni, non consentita e non voluta, intrusione nella propria sfera intima.-

La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona, che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).-

Ne consegue che: "L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis c.p.; pertanto, anche laddove il gesto sia stato compiuto "ioci causa", ovvero con finalità di irrisione della vittima, non può lo stesso concretizzarsi in reati meno gravi, dovendosi invece qualificare come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell'azione rappresentata dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto" (ex plurimis Sez.3, n.20927 del 04/03/2009, Rv.244075; Sez.3,n.1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779).-

(A)

L'ATTO OGGETTO DELLA CONDOTTA VIETATA

L'atto deve essere definito come "sessuale[1]" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. -Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude[2] (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294).-

(B)

LA CONDOTTA VIETATA

La condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria "condotta cosciente e volontaria".-

Pertanto, che si tratti di palpeggiamenti o schiaffi sui glutei della vittima, "l'eventuale finalità ingiuriosa (o diversa) dell'agente non esclude la natura sessuale della condotta", considerandosi, tra l'altro, che "nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale, ma anche tutti quelli idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica".-

(C)

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, come detto, "non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito". Più in particolare, l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale "è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa, non consenziente".-

Di conseguenza, la pacca sulla natica, condotta posta in essere nel caso di cronaca, per costituire violenza sessuale, deve essere volontaria, seppure goliardica; se avviene per colpa, distrazione o, magari, per una spinta, dovuta all'accalcarsi della folla, non può esserci alcuna rilevanza penale.-

[4]

GLI ATTI SESSUALI A SORPRESA

Se nella nozione di atti sessuali, rientrano tutti quelli che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale[3], esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale, facendo rientrare in questa anche le zone non direttamente erogene[4], la pacca sul sedere, improvvisa e repentina, rientra certamente nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., inserito dal legislatore per dare rilevanza penale anche a questo genere di comportamenti, precedentemente inquadrati negli "atti di libidine violenta" ed ora definiti anche come "atti a sorpresa".-

Infatti: "Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purchè ovviamente su persona non consenziente, come ad esempio palpamenti, sfregamenti, baci (Sez. 3, n.42871 de1 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez. 3, n. 6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis c.p., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006, Rv.233315)".-

[5]

LO SCHIAFFO SUL SEDERE INTEGRA L'IPOTESI DEL REATO IN COMMENTO?

Già con la sentenza n. 28505/2003, la Suprema Corte aveva stabilito che "II palpeggiamento delle natiche (anche di breve durata) costituisce atto sessuale che integra il reato di violenza sessuale, in quanto l'autore commette un'effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ed essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto consegua o meno la soddisfazione erotica".-

Sul punto si segnala anche la n. 15245/2017, con cui la Cassazione si era espressa nello stesso senso, riconoscendo che anche lo schiaffo sul sedere rientra nell'ambito delle condotte vietate dall'art. 609-bis c.p., con riferimento alla vicenda di un uomo che, a bordo di un motorino, aveva dato uno "schiaffo" sul sedere ad una donna che stava passeggiando, approfittando del fatto che la stessa era di spalle, dandosi poi alla fuga.-
In questo caso la Suprema Corte aveva evidenziato come la "condotta dell'imputato si era concretizzata in un palpeggiamento, e non in uno schiaffo, sia pure di breve durata, di zone erogene, comunque suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica".-

Per la a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 46218/2018: "Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale non è necessaria una violenza che ponga la vittima nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che la condotta avvenga in modo repentino."-

Sempre sul punto "In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente, anche se considerato irrilevante dallo stesso, e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (nella specie si trattava di uno schiaffo al sedere della persona querelante). (Cass. pen. Sez. III, 8788/2019).-

Il principio è ribadito anche in altra sentenza n. 31737/2020, con la quale la Suprema Corte aveva inquadrato nel reato in commento la condotta del soggetto che, in modo repentino, palpeggi il gluteo di una minore, contro la volontà della medesima e senza che la vittima possa reagire o difendersi.-

Da ultimo, fra le tante, anche la n. 24872/2021 della Cassazione, che tanto aveva stabilito "l'atto è oggettivamente qualificabile come sessuale, in relazione al distretto corporeo della persona offesa attinto, e, per altro verso, il soggetto era perfettamente consapevole che il toccamento dei glutei di una donna è una condotta con una oggettiva connotazione sessuale, il che integra il dolo richiesto dalla fattispecie in esame, essendo del tutto irrilevante che l'imputato abbia posto in essere la condotta per dileggio e/o per scherno.".-

*****

Se questa è l'attuale giurisprudenza è interessante riportare qualche pronuncia di quasi un ventennio addietro:

"La condotta del dirigente pubblico che, abusando della sua posizione di superiorità gerarchica, palpeggia in modo isolato e repentino il sedere della vittima, sua dipendente, non integra il reato (oggi abrogato) di atti di libidine, se non vi è la prova che quel gesto sia di concupiscenza di natura sessuale." (Cass. pen. Sez. V, 24/11/2000, n. 623/2001).-

Ed ancora: "Al fine di integrare il requisito della violenza nella condotta ex art. 609 -bis c.p. pur non essendo necessaria una vera e propria "vis atrox", occorre comunque l'estrinsecazione di un'energia fisica nei confronti della vittima e non basta la semplice sorpresa o insidia; di conseguenza, non integrano il delitto di violenza sessuale i palpeggiamenti repentini ed insidiosi del sedere e del seno effettuati in modo da sorprendere e superare la contraria volontà della persona offesa." (Tribunale Palermo Sez. II, 20/05/2004)

Per fortuna, almeno sul punto, la giurisprudenza- anche in conseguenza delle modifiche legislative - ha fatto grandi passi in avanti!

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LA DIFFERENZA FRA IL REATO DI MOLESTIE E QUELLO DI VIOLENZA SESSUALE

La molestia sessuale, che è una forma particolare di molestia prevista e punita dall'art. 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta; coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall'abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale (Sez. 3, n.27762 del 06/06/2008,Rv.240829; Sez.3, n.27042 del 12/05/2010, Rv.248064), che costituiscono ipotesi di violenza sessuale.-

Sul punto si veda anche la recentissima sentenza n. 9146/2021, secondo cui "integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorchè sopra i vestiti, essendo configurabile la molestia sessuale solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insistito, diversi dall'abuso sessuale, per il quale vi è una dimensione corporea".-

Altra distinzione, è che mentre Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte irrevocabile (quindi non rimettibile), il reato di molestie è procedibile d'ufficio.-

[7]

CONCLUSIONI

In conclusione, appare infatti pacifica e indiscutibile la natura di "atto sessuale" del toccamento delle natiche, anche nell'ipotesi in cui esso sia limitato al semplice contatto della mano su detta parte anatomica, poiché la nozione di atto sessuale rilevante nel contesto dell'art. 609 bis cp. si estende a tutti gli atti, compresi quelli di breve durata e insidiosamente rapidi, che esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che sono in grado di invadere la sfera sessuale del soggetto passivo, prevenendo una qualsivoglia manifestazione di dissenso.-

Riassumendo, se la condotta vietata dall'art. 609 bis comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, a condizione che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto realizzato con la propria condotta cosciente e volontaria (C., Sez. III, 24.1-13.5.2019, n. 20459; C., Sez. III, 28.10.2014-21.5.2015, n. 21020), può, quindi, considerarsi atto sessuale anche lo schiaffo ed il palpeggiamento sulla natica compiuto ioci causa o con finalità di irrisione, allorquando costituisce una intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (C., Sez. III, 27.9-15.11.2018, n. 51593; C., Sez. III, 1.7.2014-15.1.2015, n. 1709), nonché l'atto rapido ed insidioso che riguardi zone erogene su persona non consenziente (C., Sez. III, 26.9-18.10.2013, n. 4287).-

Naturalmente, il principio giuridico - in commento - è applicabile anche nel caso in cui il soggetto agente sia una donna e la persona offesa un uomo ed anche fra persone dello stesso sesso.-


[1] Per la Cassazione "E' necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla volontà dell'agente, non è da questi creata, né conformata. Essa appartiene all'elaborazione scientifica, ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali; il medesimo gesto può non avere ovunque la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto" (cfr. Sez. 3, n 25112 del 2007, in ordine al bacio russo e Cass. 28505/2003).-

[2] Secondo la Cassazione "In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura "sessuale" dell'atto può essere esclusa dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d'affetto genitoriale); si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sul punto" (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041).-

[3] Questo tipo di approccio giurisprudenziale della Suprema Corte è stato definito "pansessualista" dal Prof. Francesco Macrì, in "La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della Suprema Corte del 2015", quale sommatoria delle varie teorie dottrinali, cioè quella c.d."anatomico culturale", per la quale è rilevante la zona del corpo attinta, quella "c.d. oggettivo contestuale", per la quale l'indagine va fatta caso per caso, tenendo conto di una serie di condizioni e parametri, ed infine quella c.d. "relazionale", per la quale assume importanza il legame relazionale fra le parti e l'incidenza del reato sulla vittima.

[4] Tuttavia, che i glutei siano zona erogena, è ormai assodato per pacifica giurisprudenza; cfr. per un'ampia disamina in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, N. 964/2015.-

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