OPERATORI ECOLOGICI ED OBBLIGO DATORIALE DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO.
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OPERATORE ECOLOGICO - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI - LAVAGGIO TUTA - CASS N. 12709/2023 - CASS. N. 10128/2023
INDICE
1)INTRODUZIONE;
2) LA NOZIONE LEGALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
3) GLI INDUMENTI SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
4) SULLA IRRILEVANZA DELLA MANCATA PREVISIONE NEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI;
5) I DPI PER GLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI; LE TUTE RIENTRANO NEI DPI?
6) LAVAGGIO TUTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO;
7) SUL RELATIVO ONERE ECONOMICO DERIVANTE DAL LAVAGGIO;
8) CONCLUSIONI.-
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INTRODUZIONE
Nel presente articolo si argomenterà in ordine alla sussistenza, o meno, in capo al datore di lavoro dell'obbligo di provvedere oltre che alla fornitura e alla manutenzione degli indumenti e dei DPI, anche al loro periodico lavaggio, in particolare con riferimento agli operatori ecologici.-
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LA NOZIONE LEGALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Cassazione, ormai in maniera uniforme, ritiene che "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura[1], complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.".-
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GLI INDUMENTI SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
Per rispondere a questa domanda, bisogna distinguere ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale, a prescindere dalla espressa qualificazione, in tal senso, da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo.-
Importante, in tal senso, è la circolare[2], ancora attualissima, del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999, che aveva elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa; c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza; la circolare specificava che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi-.-
In maniera sintetica, per la Corte di Cassazione:
- gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, sicchè rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza (ex plurimis Cass. 18674/2015; Cass. n. 7155/2017; Cass. n. 4366/2018);
- gli indumenti che "per le loro caratteristiche di capi comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa" non rientrano nella categoria dei DPI e, quindi, non sussiste l'obbligo in commento.- (Cass. n. 5176/2014 e Cass. n. 29760/2017)
Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, come le tute degli operatori ecologici.-
In definitiva, sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale, nonché attuativo delle Direttive Europee (a partire dalla n. 89/391/CE) e delle Convenzioni Internazionali, la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, dei medesimi, di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.-
Ne consegue "la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I."(cfr. Cass. nn. 27354 20208, 20207, 20206, 17132,16749 tutte del 2019)
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SULLA IRRILEVANZA DELLA MANCATA PREVISIONE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Inoltre, si ritiene irrilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi[3]. L'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari, ed idonei, dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro ( Cass. pen., n. 13096/2017) ovvero che rientri negli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo (Cass 16749/2019) o, addirittura, dal concreto accertamento degli eventuali sinistri conseguenti alla sua violazione[4] (Cass n. 25739/2012).-
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I DPI PER GLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.
LE TUTE RIENTRANO NEI DISPOTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
Il lavoro di un operatore ecologico è molto complesso, e si sviluppa in modi differenti, svolgendosi sia in modalità interamente manuale, con la raccolta dei rifiuti porta a porta o lo spazzamento delle strade, sia meccanicamente, con l'impiego di macchinari e veicoli.-
Inoltre, va sottolineato che l'attività è effettuata, per la maggior parte in strada, quindi, l'ambiente di lavoro è molto diversificato[5] e può cambiare ogni giorno, e anche durante la stessa giornata, nelle sue caratteristiche principali, sebbene gli operatori svolgano, di fatto, le medesime mansioni.-
Con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, è evidente l'obbligo datoriale di fornitura (e di manutenzione e lavaggio) degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale dai rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive o anche infettive, così evitando il cd. rischio biologico.-
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LAVAGGIO TUTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Con esplicito riferimento agli operatori ecologici, costituisce specifico obbligo datoriale il lavaggio degli indumenti da lavoro, per evitare l'insorgenza e la diffusione di infezione in danno dei lavoratori e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico .- (ex plurimis Cass. lavoro n. 33133/2019)
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SUL RELATIVO ONERE ECONOMICO DERIVANTE DAL LAVAGGIO
E' opportuno sottolineare che è affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative, la clausola, in senso contrario, derogatrice della previsione della contrattazione collettiva, che concorre, talvolta, a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori (ex plurimis, Cass. n. 14712/2006; 18537/2007; 11729/2009; 23314/2010; 11139/1998). Ne consegue che quand'anche la contrattazione individuale avesse inteso addossare ai lavoratori le spese di lavaggio dei DPI, una siffatta previsione, siccome contraria a norme imperative, non potrebbe comunque esonerare il datore di lavoro dall'onere di cui si parla.-
Tuttavia, nel caso in cui, per un motivo o per un altro, il lavoratore avesse provveduto autonomamente, si configurerebbe il diritto, in capo allo stesso, alla restituzione[6] delle spese sostenute per il lavaggio delle tute in dotazione, laddove queste ultime fungano da dispositivo di protezione individuale, tutelando il dipendente da agenti patogeni pregiudizievoli per la salute (Cass. Lavoro n. 25401/2019), come specificamente previsto dalle norme imperative, nonché dall'art. 64[7] del C.C.N.L.-
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CONCLUSIONI
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti, addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli indumenti idonei a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni (quindi a tutti gli effetti DPI) provvedendo al relativo lavaggio, che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.-
Da ultimo si segnalano, sul punto, le sentenza n. 12709/2023 e n. 10128/2023 della Suprema Corte Sezione Lavoro.-
NOTE
[1] Si veda, ex plurimis, Cass. Lav. n. 16749/2019 , secondo cui "Il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate".
[2] La circolare non costituisce fonte del diritto, ma è presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto.-
[3] Il documento di valutazione dei rischi è uno strumento duttile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai mutamenti sopravvenuti che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.
[4] Cass. 15024/2018 "[…] Le omissioni o le carenze nel documento non fanno, tuttavia, venir meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge […]".-
[5] Questa natura così varia rende complessa la valutazione del rischio, che si declina in due modi:
1. misure preventive, finalizzate alla riduzione della probabilità di esposizione al rischio;
2. misure protettive, finalizzate alla riduzione del danno.
Nello svolgimento delle proprie mansioni, gli operatori ecologici devono essere equipaggiati con i seguenti DPI: scarpe antischiacciamento; occhiali e visori protettivi; guanti; elmetti; cuffie anti rumore; cinture di sicurezza; protezioni antiurto e antitaglio; giubbetto ad alta visibilità guanti per rischi chimici/biologici; tute integrali, impermeabili ma traspiranti, per rischi chimici e biologici; protezioni delle vie respiratorie (mascherina); elmetto protettivo in presenza di carichi sospesi o rischio di caduta materiali; cuffie e tappi antirumore; cinture di sicurezza.
[6] In caso di inadempimento datoriale dell'obbligo di lavaggio dei D.P.I. e conseguente carico dei dipendenti del relativo onere, costituito dalle spese di lavaggio e di stiratura, nonché dal tempo necessario allo svolgimento di tali attività, gli stessi (lavoratori) hanno diritto al risarcimento del danno subìto, corrispondente al costo sostenuto per la pulizia (acqua, detersivi, corrente elettrica, usura degli elettrodomestici casalinghi etc.) ed al tempo impiegato per l'attività di lavaggio, che deve essere risarcito, eventualmente anche mediante liquidazione equitativa di esso, tenuto conto che il termine di prescrizione che trova applicazione è quello ordinario decennale.
[7] Art 64 CCNL di riferimento, che testualmente recita: "La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore".-
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