NULLA LA NOTIFICA TELEMATICA EFFETTUATA AD UNA MAIL ORDINARIA. CASS N. 15345/2023

20.09.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: NOTIFICA TELEMATICA - MAIL ORDINARIA - NULLITA' - CASS 15345 /2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE.-

*****

[1]

IL FATTO

Quali sono le conseguenze di una notifica telematica effettuata ad un indirizzo mail ordinario e non certificato?

Questo il fatto: un soggetto ricorreva in Cassazione avverso una sentenza di secondo grado, eccependo, fra gli altri motivi, che la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto di superare l'eccezione di improcedibilità del gravame, pur a seguito di specifica contestazione relativa alla inesistenza della prima notifica del ricorso in appello, tentata per posta mail ordinaria e priva dell'avviso di consegna al destinatario, non generata nè generabile; per tale ragione, sosteneva l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, con tutte le conseguenze processuali del caso[1], in primis la nullità della sentenza.-

[2]

L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte Sezione Lavoro investita della questione ha deciso[2] propendendo per la "nullità" della notifica, piuttosto che di "inesistenza" della stessa, enunciando il seguente principio

"in caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, sia nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati preso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sè idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri.".-

NOTE

[1] L'inesistenza non è suscettibile di sanatoria o di rinnovazione della notifica, a differenza della nullità.-

[2]Richiamando uno specifico precedente, vale a dire Cass n. 26430/2019.-



Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)