NON COMUNICARE L’INFORMATIVA SUI SISTEMI AUTOMATIZZATI E’ ANTISINDACALE. TRIBUNALE DI PALERMO ORDINANZA DEL 3 APRILE 2023

20.04.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: SISTEMI AUTOMATIZZATI - RIDER - INFORMATIVA - TRIBUNALE PALERMO

INDICE

1)IL FATTO;

2)COSA SONO I SISTEMI AUTOMATIZZATI DIGITALI;

3)I MOTIVI DEL RIFIUTO AZIENDALE;

4)I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI;

5)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO.-

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[1]

IL FATTO

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3 aprile 2023 RG 645/2023 sanziona come antisindacale la condotta di una, famosa, società di "consegna di cibo a domicilio" , che utilizza Riders per tale attività, responsabile rifiuto di consegnare alla organizzazioni sindacali l'informativa sull'utilizzo e il funzionamento dei sistemi automatizzati digitali, introdotta dal decreto Trasparenza, così come richieste dalla stesse associazioni.-

[2]

COSA SONO I SISTEMI AUTOMATIZZATI DIGITALI

Il Ministero ha, infatti, chiarito che per sistema decisionali o di monitoraggio automatizzati si intendono quegli strumenti che attraverso l'attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi siano in grado di generare decisioni automatizzate.-

[3]

I MOTIVI DEL RIFIUTO AZIENDALE

L'azienda aveva eccepito l'inammissibilità della richiesta in ragione del fatto che i rider utilizzati per la consegna del cibo a domicilio non fossero lavoratori subordinati.-

[4]

I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI

Il Tribunale ha respinto l'eccezione, richiamando la recente giurisprudenza che ha sancito l'applicabilità in capo ai collaboratori etero-organizzati di tutte le tutele previsti per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle di natura processuale.-

[5]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO

La sentenza in commento si basa sulla circostanza che la società utilizza un algoritmo che consente ai Rider di accedere all'app e di accettare l'ordine (rectius la consegna) in base a parametri (unitamente ad altri) che costituiscono una "profilazione" degli stessi lavoratori, il cui funzionamento deve essere portato a conoscenza sia di ciascun lavoratore, che delle organizzazioni sindacali.-

Non vi è corrispondenza, in quanto mentre le piattaforme digitali monitorano e valutano le prestazioni dei lavoratori, questi ultimi non hanno accesso alle informazioni su come funzionano gli algoritmi, quali dati personali vengono utilizzati e in che modo il loro comportamento influisca sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati[1].-

Preso atto di queste lacune informative, la società veniva condannata a fornire le informazioni richieste dal sindacato, con la precisazione che tale adempimento si cumulava (e non escludeva) l'obbligo di fornire analoghe informazioni a ciascuno dei lavoratori.-


NOTE

[1] Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve fornire all'interessato rientrano:

- gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

- il funzionamento dei sistemi;

- i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

- inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

- le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;

- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

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