NO ALLA SOSPENSIONE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO PER IL MINORE SORPRESO A SCUOLA CON STUPEFACENTE. TAR LOMBARDIA 973/2023.

02.05.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: SCUOLA - DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI - PROPORZIONALITA' SANZIONE  - REGOLAMENTO ISTITUTO

DISCLAIMER: L'ARTICOLO E' FRUTTO DI UNA LIBERA INTERPRETAZIONE DELL'AUTORE E NON CONTIENE NESSUN SUGGERIMENTO E/O ISTIGAZIONE ALL'USO DELLE SOSTANZE IVI CITATE.-

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA.-

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un alunno[1], minorenne, frequentante un Istituto Tecnico Agrario Statale, impugnava avanti il Tar Lombardia, la sanzione disciplinare della sospensione fino al termine dell'anno scolastico[2], comminatagli in quanto sorpreso, a scuola, in possesso di sostanza stupefacente, per uso personale.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA

Per il Tar Lombardia – che ha reputato illegittima la sospensione - la condotta, oggetto di contestazione, vale a dire il consumo di stupefacenti di carattere esclusivamente personale, nel nostro Ordinamento, costituisce illecito amministrativo, e non reato, mentre il Regolamento D'Istituto, nel caso di specie, prevede che la misura della sospensione dall'anno scolastico debba sanzionare comportamenti che configurano reati contrari alla dignità delle persone, o tali da comportare per esse pericoli all'incolumità: di qui la revoca del provvedimento per difetto di proporzionalità.-

Inoltre, nel caso di specie, non è stata garantita la partecipazione della parte al procedimento amministrativo sanzionatorio, il che costituisce un vizio proprio della procedura.-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza in commento, quindi, legittima l'uso di sostanze stupefacenti a scuola?

Naturalmente, no; il titolo non tragga in errore.-

Infatti, tale precedente, per quanto importante, è relativo solo al caso di specie, in particolare tenuto conto della la previsione del Regolamento d'Istituto, che per la condotta contestata prevedeva una sanzione diversa da quella inflitta.-

NOTE

[1] Rappresentato in giudizio dai propri genitori, assistiti dagli avvocati Franco Silva Monica Locatelli.-

[2] Così come comminata dal Consiglio di Istituto; mentre il Consiglio di Classe aveva statuito la pena piu' morbida di 15 giorni.-

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