NO AL TRASFERIMENTO IN MISSIONE IN MALI DEL SOTTOUFFICIALE, CHE SI OCCUPA, DA SOLO, DEI FIGLI MINORI. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 549/2022 DEL TAR BARI
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR BARI;
3) IL PRECEDENTE.-
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IL FATTO
Un Sottoufficiale (rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Tinelli e Gaetano Amatulli) dell'Esercito ricorreva avanti il Tar Puglia avverso la decisione del suo Comandante di inviarlo in Africa, nell'ambito della missione "Task Force Takuba", motivando tale azione con la circostanza di essere padre di due bambini piccoli, frequentanti la scuola dell'infanzia a distanza e marito di una fresca vincitrice di concorso in magistratura, inviata fuori Regione per un corso di specializzazione.-
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LA DECISIONE DEL TAR BARI
Il Tar Bari, Presidente Rita Tricarico ed Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta, dopo aver preliminarmente evidenziato che
"sebbene L'Amministrazione militare, goda di una discrezionalità molto più ampia di quella attribuita all'Amministrazione civile, deve comunque attenersi a quelli che sono i principi della "democrazia amministrativa" e, dunque, bilanciare le esigenze di servizio quantomeno con i contrapposti interessi e diritti costituzionalmente riconosciuti al cittadino; essa, pertanto, nella propria attività provvedimentale - anche qualora la stessa assuma la forma dell'ordine - deve procedere ad un bilanciamento degli interessi coinvolti alla luce del generale criterio di ragionevolezza, soprattutto nelle ipotesi in cui i provvedimenti ad emanarsi risultino essere potenzialmente molto gravosi per gli interessi personali e professionali del destinatario"
accoglieva il ricorso, annullando il trasferimento del ricorrente, in quanto: "l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esporre[1] succintamente le ragioni che, sulla scorta del generale criterio di ragionevolezza, avrebbero portato a ritenere prevalenti le esigenze di servizio a fronte di quelle contrapposte dall'interessato, oltre a dover chiarire in base a quale criterio di scelta fosse stato individuato proprio e solo il ricorrente quale destinatario di un simile gravoso incarico".-
Nel caso di specie venivano in rilievo diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di educare ed istruire la prole (art. 30 Cost.), il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), il generale principio di tutela della famiglia riconosciuto dall'art. 29 Cost., oltreché i valori riconosciuti dal diritto internazionale, quali l'articolo 24 della Carta di Nizza e l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite 5 settembre 1991 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.-
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IL PRECEDENTE
Nel nostro panorama giurisprudenziale la sentenza in commento non è una novità: infatti, vi è una pronuncia, in un caso analogo, emessa dal T.A.R. del Lazio, mediante la quale si è avuto modo di sottolineare che "il provvedimento oggetto di gravame è scaturito in un contesto di esigenze personali e familiari del ricorrente ben evidenziate e di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque tener conto al fine di giungere ad contemperamento delle proprie esigenze con quelle altrettanto rilevanti dell'istante" (cfr. T.A.R. Lazio, 26 giugno 2019, n. 8311).-
NOTE:
[1] L'obbligo motivazionale, in questo caso, non deriverebbe dall'esplicita previsione di cui all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, ma dal generale principio di ragionevolezza che informa e governa l'intero ordinamento.-
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