NO AL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA SE RAPPORTO RECIPROCAMENTE CONFLITTUALE E VIOLENTO. CASS N. 21115/23
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
3) IL PRECEDENTE DIFFORME;
4) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Cosa succede se le condotte vessatorie, umilianti, nonché violente, tra coniugi, sono reciproche?
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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Con una sentenza - chiave di volta per la interpretazione di numerose faide familiari, innescate ad arte - la Cassazione ha stabilito l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia quando le condotte sono reciproche.-
Infatti, nel caso specifico, la condanna – in primo e secondo grado confermata a carico di uno dei due coniugi – veniva annullata "in considerazione del quadro familiare connotato da contrasti reciproci, alimentati da una accesa conflittualità e da disparità di vedute nella gestione sia delle spese necessarie per le esigenze familiari e sia per l'educazione dei due figli minori".-
In particolare, nel provvedimento veniva evidenziato che:
· i litigi della coppia erano manifestazione di una reciproca conflittualità e non di vessazioni unilaterali ai danni della persona offesa;
· le offese verbali si inserivano in litigi in cui anche la persona offesa ricambiava le offese all'altro coniuge;
· i due figli avevano descritto il rapporto pessimo con un genitore, considerato un provocatore, ed hanno parlato di dissidi reciproci dovuti soprattutto al comportamento dello stesso;
· i contrasti erano dovuti alle modalità di gestione delle risorse familiari, poiché un coniuge lamentava che l'altro faceva pesare ogni spesa, quindi si trattava di litigi insorti per questioni economiche e non originati dalla volontà dell'imputato di arrecare umiliazioni, ma conseguenza di semplici divergenze di vedute.-
· il tutto rientrava nella critica della condotta dell'altro coniuge, senza volontà offensiva o denigratoria.-
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IL PRECEDENTE DIFFORME
In realtà, solo qualche settimana prima, con la sentenza n. 20630/2023[1], la Cassazione si era espressa in maniera del tutto difforme, così statuendo:
"La condotta di chi sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, cosi da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali, ma siano reciproche, non prevedendo la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di compensazione fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere.".-
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CONCLUSIONI
Se, da un lato è assolutamente vero che il legislatore laddove abbia inteso riconoscere rilevanza alla reciprocità delle offese, lo ha fatto espressamente come nel caso previsto dall'abrogato art. 599, comma 1, c.p.[2], si reputa preferibile l'orientamento per cui "quando le violenze, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità equivalenti, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l'altro ed uno che è maltrattato, nè che l'agire dell'uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante.", vale a dire che, quindi, le reciproche condotte si annullano a vicenda.-
NOTE
[1] Che a sua volta richiamava la sentenza n. 12026/2020; sul punto si registra anche una pronuncia di merito della Corte d'Appello Ancona n. 1771/2022.-
[2] In base al quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà del giudice, in caso di reciproche offese all'onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall'art. 594 c.p., dichiarare la non punibilità del fatto ove le offese fossero state reciproche.-
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