NO AL CENTRO SCOMMESSE POSTO A MENO DI 500 MT DA UNO STUDIO MEDICO, CONSIDERATO LUOGO “SENSIBILE”. TAR BARI N. 274/2023

11.04.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: CENTRO SCOMMESSE - DISTANZA DA LUOGHI SENSIBILI - TAR BARI 274 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 43/2013;

3)GLI STUDI MEDICI PRIVATI SONO STUTTURE SANITARIE?

4)LA DECISIONE DEL TAR BARI.-

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[1]

IL FATTO

Il Tar Bari si è occupato, qualche settimana fa, di una particolare questione, riguardante il provvedimento di diniego al rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. per l'apertura di un centro scommesse, motivato dalla presenza, ad una distanza inferiore, rispetto a quella prevista da una legge della Regione Puglia, da un luogo c.d. "sensibile", nel caso di specie due studi medici, di un dentista e di un pediatra[1].-

[2]

LA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 43/2013

La legge Regionale Puglia n. 43/2013[2] all'art. 7 comma 2 sancisce l'impossibilità di concedere l'autorizzazione all'apertura di centri scommesse ad una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.-

[3]

GLI STUDI MEDICI PRIVATI SONO STRUTTURE SANITARIE?

La risposta è desumibile dalla lettura della Legge Regionale Puglia n. 9/2017[3], che all'art. 2, lettera f), definisce come "struttura sanitaria e socio sanitaria, qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite"; inoltre, l'art. 5 della medesima Legge Regionale prevede, al punto 3.2, che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, fra gli altri gli "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari".-

Quindi gli studi medici privati sono da considerarsi delle vere e proprie strutture sanitarie.-

[4]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Il Tar Bari, rispettando lo scopo della normativa[4], cioè quello di "evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti fragili e, come tali, più esposti al rischio della ludopatia, cioè della "dipendenza da gioco d'azzardo", fenomeno da tempo riconosciuto come disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo", alla luce della presenza, ad una distanza inferiore a quella prevista di "luoghi sensibili", considerava legittimo il diniego alla apertura del centro scommesse.-

NOTE

[1] In particolare mt. 63 dallo studio dentistico e mt. 217 da quello pediatrico.-

[2] Qui consultabile https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/L_43_13_12_2013.pdf

[3] Qui consultabile https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/06/Puglia_LR_9_2017.pdf

[4] Nonché aderendo ad un orientamento uniforme.-

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