NIENTE RCA PER CHI INVESTE UN LADRO PER FERMARE UNA RAPINA. TRIB. ROMA N.3614/2024

31.03.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) IL FATTO;

2) RESPONSABILITÀ AQUILIANA E LEGITTIMA DIFESA (ARTT. 2043 E 2044 C.C.);

3) IL RAPPORTO CON L'ART. 52 C.P.

4) RCA E USO ANOMALO DEL VEICOLO;

5) CONCLUSIONI.-

*****

1. IL FATTO

Presso una concessionaria, un uomo armato e col volto coperto tenta di rapinare un Rolex all'amministratore della società. Il figlio della vittima, assistendo alla scena, interviene usando un'automobile per bloccare l'aggressore, tuttavia, investendolo e provocandogli una frattura scomposta al femore.
Nonostante la condanna del rapinatore per tentata rapina e altri reati, quest'ultimo agisce in giudizio chiedendo il risarcimento per le lesioni subite.-

2. RESPONSABILITÀ AQUILIANA E LEGITTIMA DIFESA (ARTT. 2043 E 2044 C.C.)

Al centro della sentenza vi è la distinzione tra responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e legittima difesa (art. 2044 c.c.). In generale, l'art. 2043 c.c. stabilisce l'obbligo di risarcire i danni causati ingiustamente ad altri. Tuttavia, l'art. 2044 c.c. introduce una scriminante, prevedendo che "non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri."

La sentenza ha accertato che il figlio del titolare dell'autosilo, nel tentativo di proteggere il padre da un'aggressione armata ed attuale, aveva agito in legittima difesa, utilizzando l'autovettura, in modo proporzionato rispetto al pericolo, come mezzo per bloccare il rapinatore.-

Il giudice ha qualificato che tale condotta rientrasse nei limiti della scriminante della legittima difesa, escludendo così ogni responsabilità civile, in quanto l'investimento è stato ritenuto giustificato dalla necessità di difendere un diritto altrui da un'offesa ingiusta e attuale.-

Neanche ipotizzabile, come avanzato dal danneggiato l'eccesso colposo nella legittima difesa, in quanto l'azione è stata ritenuta proporzionata e necessaria. La manovra eseguita con l'autovettura non aveva lo scopo di arrecare un danno grave al rapinatore, ma di fermare l'azione criminale e prevenire ulteriori offese ingiuste.-

3. IL RAPPORTO CON L'ART. 52 C.P.

La sentenza ha evidenziato la coerenza tra la legittima difesa in ambito civile (art. 2044 c.c.) e quella penale (art. 52 c.p.).-
In entrambi i casi, occorrono: pericolo attuale, offesa ingiusta, e proporzione tra difesa e offesa.-
Tuttavia, mentre nel penale vale il favor rei, nel civile chi invoca la scriminante deve provarne i presupposti.-

4. RCA E USO ANOMALO DEL VEICOLO

Tema centrale è l'operatività dell'assicurazione RCA.
Secondo l'art. 2054 c.c. e la normativa sull'assicurazione obbligatoria, la copertura vale solo per l'uso normale del veicolo.
Richiamando le Sezioni Unite del 2021, il Tribunale ha escluso l'operatività della garanzia RCA in caso di utilizzo "anormale" del veicolo, come quando viene impiegato per investire intenzionalmente una persona, anche se per difendersi.-

5. CONCLUSIONI

L'auto usata per fermare un'aggressione armata rientra in un uso anomalo del mezzo.
Pertanto, in conformità all'orientamento della Cassazione, la compagnia assicurativa non è tenuta a risarcire i danni, anche se l'azione è giustificata dalla legittima difesa.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

🚗💥 Ladro investito
Un uomo tenta una rapina armata; il figlio della vittima lo blocca investendolo con l'auto, causandogli una frattura. Il rapinatore chiede il risarcimento per le lesioni subite.

⚖️ Tribunale
Il Tribunale di Roma riconosce la legittima difesa: l'azione è proporzionata e giustificata per fermare l'aggressione in atto. Nessuna responsabilità civile.

🛡️ Assicurazione
Esclusa la copertura RCA: l'uso dell'auto è considerato "anomalo" (impiegata come arma), quindi la compagnia assicurativa non deve risarcire.

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