NIENTE DASPO PER IL TIFOSO A CAPO DEL CORTEO NON AUTORIZZATO. TAR PUGLIA. N. 103/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: DASPO - TAR BARI N. 103/2024 - TIFOSI - STADIO - CORTEO
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR BARI.-
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IL FATTO
Un soggetto veniva raggiunto da un provvedimento di daspo, con l'unica motivazione quella di essersi posto a capo di un corteo non autorizzato munito di megafono, in prossimità dello stadio in cui si sarebbe disputata la competizione sportiva. Avverso questo provvedimento, il tifoso si rivolgeva al Tar Bari[1].-
[2]
LA DECISIONE DEL TAR BARI
Il Tar Bari, in sede cautelare, disponeva la sospensione del provvedimento, in quanto dalla contestazione effettuata al tifoso non si desumeva, né intravedeva il rischio di pericolo futuro alla pubblica incolumità, tenuto conto che "sebbene il provvedimento del Daspo sia connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, tale valutazione deve fondarsi su di un quadro indiziario preciso, legato alla commissione di fatti specifici indicati dalla legge, sul quale possa ragionevolmente fondarsi un giudizio prognostico di pericolosità".-
Nel caso di specie, per il Tar – seppure in sede cautelare – mancava proprio la indicazione di specifiche contestazioni, sia la prova della riconducibilità dei danni poi rilevati all'interno dello stadio, né il fatto che fosse a capo del corteo, non autorizzato, può assumere a prova di tanto.-
NOTE
[1] Rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami.-
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