NIENTE CITTADINANZA ITALIANA PER UN REATO COMMESSO TRE DECENNI FA. TAR LAZIO N. 17313/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: CITTADINANZA ITALIANA - DINIEGO - TAR LAZIO 17313/2023 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.-
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IL FATTO
Uno straniero impugnava il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Ministero dell'Interno, sul presupposto che l'uomo, nel lontano 1994, era stato condannato per il reato di "abusivo commercio di prodotti fonografici (i vecchi cd) non autorizzati".-
[2]
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
L'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali, ad esempio:
- l'assenza di precedenti penali;
- la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi;
- una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.-
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato.-
Il Tar Lazio, ciò premesso, rigettava il ricorso, "avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, risultando a suo carico pregiudizi penali per abusivo commercio di prodotti fonografici non autorizzati e furto in concorso, che denotavano una tendenza caratteriale della persona che destava un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all'interno dello Stato".-
La particolarità della decisione in commento deve individuarsi nella circostanza che le condotte, oggetto di esame ai fini della concessione della cittadinanza, andavano ben oltre il c.d. "periodo di osservazione", vale a dire i dieci anni precedenti la domanda, in quanto l'Amministrazione, nell'esercizio del potere valutativo sull'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione, che si estende anche alla valutazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti[1].-
NOTE
[1] Sul punto Consiglio di Stato sez. III, 15/02/2019, n.802.-
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