NESSUNA SANZIONE EX ART 126 BIS CDS PER CHI NON RICORDA, IN BUONA FEDE, CHI FOSSE ALLA GUIDA. GDP LECCE N. 1793/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) LA SENTENZA DEL GDP DI LECCE;
4) CONCLUSIONI.-
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1. INTRODUZIONE
Quante volte ci è capitato di ricevere una multa a casa e chiederci: "Ma chi stava guidando?"
Nel caso di violazioni gravi al Codice della Strada, come l'eccesso di velocità o il passaggio con il rosso, la legge impone al proprietario del veicolo di comunicare chi fosse alla guida. Ma cosa accade se, legittimamente, non si riesce a ricordare?
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce (n. 1793/2025) offre una risposta importante e – per molti – rassicurante. (seppure in contrasto con l'orientamento della Cassazione…).-
2. IL FATTO
Il proprietario di un'auto riceve un verbale della Polizia Locale di Cavallino per non aver comunicato, nei tempi previsti, i dati del conducente, che aveva commesso l'infrazione principale, ex art. 126 bis CdS[1].-
Ma c'è un dettaglio fondamentale: l'auto era in uso promiscuo tra diversi dipendenti e, al momento della violazione, non era possibile individuare con certezza chi la stesse guidando.- Il proprietario, con PEC inviata pochi giorni dopo, comunicava la sua oggettiva impossibilità a fornire i dati richiesti, spiegando in modo chiaro e collaborativo la situazione.-
Dopo aver ricevuto un nuovo verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, agiva in giudizio, assistito dall'Avv. Alfredo Matranga.-
3. LA SENTENZA DEL GDP DI LECCE
Con la sentenza n. 1793/2025, Il Giudice di Pace, dott.ssa Antonella Santoro - in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale principale - ha infatti sottolineato come non si possa sanzionare chi, con buona fede e giustificato motivo, non sia in grado di fornire le informazioni richieste.-
La decisione richiama anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui bisogna distinguere fra:
- chi ignora l'obbligo e non risponde (atteggiamento sanzionabile)
- chi risponde in modo motivato, pur non fornendo il nome del conducente, dimostrando di non poterlo fare per ragioni obiettive.-
Nel provvedimento, si evidenzia come
- la responsabilità per omessa comunicazione dei dati del conducente non è automatica;
- è necessario valutare caso per caso, e tenere conto della buona fede e della collaborazione dimostrata dal proprietario del veicolo;
- la dichiarazione in cui il cittadino spiega l'impossibilità oggettiva di fornire i dati richiesti (perché non ricorda o non ha modo di saperlo) può costituire causa di nullita del verbale per la mancata comunicazione dei dati.-
Nel caso esaminato, il proprietario ha tempestivamente comunicato alla Polizia Locale la propria difficoltà, dimostrando collaborazione e trasparenza. Questo comportamento ha convinto il giudice ad annullare la sanzione.-
4. CONCLUSIONI
Elemento centrale è il concetto di errore incolpevole, ovvero l'errore che non dipende da negligenza, ma da una reale impossibilità, che non poteva essere superata nemmeno con l'ordinaria diligenza.-
In altre parole, non sapere chi guidava non è di per sé colpa, se si dimostra di aver fatto il possibile per risalire all'identità del conducente.
Nel caso di specie, la giustizia ha premiato chi ha agito con correttezza e buona fede - ma come evitare che tale principio possa essere utilizzato in maniera distorta, abusandone, magari da parte di chi pur sapendo chi fosse alla guida, non lo comunica trincerandosi una non reale e veritiera collaborazione?
La decisione del Giudice di Pace di Lecce – premiando chi ha agito con correttezza e buona fede - valorizza un principio fondamentale: l'errore incolpevole, ovvero quell'errore che deriva da una reale e documentata impossibilità di identificare il conducente, e non da negligenza o disinteresse.-
Tuttavia, è proprio in questo spazio di "giustificata impossibilità" che può insinuarsi un potenziale rischio di abuso: la possibilità, cioè, che qualcuno possa strumentalizzare questo principio, simulando collaborazione o difficoltà di identificazione del conducente, pur essendo perfettamente in grado di fornire i dati richiesti.-
NOTE
[1] L'articolo 126-bis del Codice della Strada disciplina il sistema della patente a punti e stabilisce gli obblighi relativi alla comunicazione dei dati del conducente in caso di violazioni che comportano la decurtazione di punti. Quando una violazione non viene contestata immediatamente e il conducente non è identificato al momento dell'infrazione, il proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente responsabile.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
🚗 Il contesto: Un cittadino riceve una multa per mancata comunicazione dei dati del conducente (art. 126 bis CdS), ma spiega – con PEC e in modo collaborativo – l'oggettiva impossibilità di identificare chi fosse alla guida, trattandosi di veicolo a uso promiscuo tra più dipendenti.
👮 La sentenza: Il Giudice di Pace di Lecce (n. 1793/2025) annulla la sanzione, riconoscendo che la responsabilità non è automatica e può essere esclusa se vi è buona fede, collaborazione e impossibilità oggettiva adeguatamente motivata.
⚖️ Il principio e il rischio: La decisione valorizza il concetto di errore incolpevole, ma evidenzia anche il rischio di abuso del principio, da parte di chi potrebbe simulare una falsa impossibilità per eludere l'obbligo di legge.