NESSUN DIFFERIMENTO DELLA PENA PER IL DETENUTO ANZIANO, CARDIOPATICO ED IPERUCEMICO. CASS. N. 3332/2024

13.03.2024

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: DIFFERIMENTO PENA - ANZIANO - 146 CP - CASS N. 3332/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) L'ISTITUTO DEL DIFFERIMENTO DELLA PENA PER ESIGENZE DI SALUTE;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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INTRODUZIONE

Un anziano detenuto - affetto da ipertensione arteriosa con impianto di pacemaker ed iperuricemia, in attesa di ricovero per prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico per sospetta fibrosi polmonare, nonché con problemi renali – presentava istanza di differimento della pena, anche nella forma domiciliare; avverso il rigetto dell'istanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo, l'uomo ricorreva in Cassazione.-

[2]

L'ISTITUTO DEL DIFFERIMENTO DELLA PENA PER ESIGENZE DI SALUTE

Il soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile, può chiedere il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva in tutti i casi previsti dall'art. 146 C.P. (donna incinta; madre di infante di età inferiore ad anni 1; persona affetta da AIDS conclamata o altra grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia incompatibile con il regime carcerario). Può chiedere il rinvio facoltativo della esecuzione della pena in tutti casi previsti dall'art. 147 c.p. (avvenuta presentazione di domanda di grazia, madre di figli di età inferiore ad anni 3, persona affetta da grave infermità fisica, come nel caso in commento).-

Se, in generale, non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.-

In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia, che affligge il condannato, sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.-

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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione, che ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, nel caso di specie, le condizioni di salute del detenuto non integravano gli estremi di gravità tali da comportare l'incompatibilità con il regime carcerario, in quanto le esigenze diagnostiche e terapeutiche erano gestibili in regime detentivo, mediante costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.-

Tuttavia, seppure condannato per un reato disgustoso[1] (atti sessuali con minorenni), si trattava di un soggetto di oltre ottant'anni, in precarie condizioni di salute e, a questo proposito, sorprende la mancanza di ulteriori accertamenti, ad esempio, tramite consulenza medica, come previsto da uniforme orientamento di legittimità, per valutare la compatibilità dello stato di salute con il regime penitenziario.-

NOTE

[1] Circostanza, va detto, perfettamente irrilevante ai fini della concessione o meno del beneficio.-

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