NEL COMPUTO DEI GIORNI PER L’IMPUGNATIVA GIUDIZIALE DEL LICENZIAMENTO NON SI CONTEGGIA QUELLO INIZIALE. CASS N. 15512/2023.

03.08.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: COMPUTO GIORNI - IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO - DECADENZA - CASS 15512/2023

INDICE

1 ) LA QUESTIONE

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

LA QUESTIONE

Un soggetto, dopo aver impugnato[1], tempestivamente, il licenziamento intimatogli, depositava il relativo ricorso giudiziale oltre il termine dei 180 giorni.-

Sia in primo, che in secondo grado, il ricorso veniva rigettato in quanto proposto oltre il termine di decadenza, in nota descritto; nonostante la doppia conforme, il lavoratore adiva la Cassazione, sostenendo che l'azione fosse da considerarsi tempestiva, in quanto era, viceversa, errato il criterio utilizzato dai Giudici di merito nel computo dei termini.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di impugnazione del licenziamento, non è condivisibile la tesi avanzata dal ricorrente, anche perché non supportata dalla previsione di legge, per cui nel computo dei giorni andrebbero scomputati il giorno iniziale (dies a quo) e quello finale (dies ad quem).-

Secondo la Suprema Corte non si tratta di giorni liberi e, di conseguenza, opera il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, cod. proc. civ., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni iniziali, computandosi, invece, quelli finali.- 

NOTE

[1] Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.-

Inoltre, l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.- 

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