Nei confronti di quale ente va proposta l’impugnativa del verbale di proclamazione elettorale? Breve commento alla sentenza n. 83/2021 del Tar Puglia

26.05.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ELEZIONI COMUNALE, IMPUGNATIVA VERBALE ELETTORALE 

INDICE

· Introduzione;

· La sentenza del Tar Puglia.-

INTRODUZIONE

Il ricorrente, nella veste di delegato[1] alla presentazione di una lista, in occasione della competizione elettorale tenutasi nelle date del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo di un Consiglio Comunale (di una importante città della Bat), chiedeva al Tar l'annullamento, previa sospensiva: a) del verbale di proclamazione degli eletti; b) di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per una omessa notifica con la sentenza n. 83/2021 del Tar Puglia, estensore il Consigliere Carlo Dibello.-

Infatti, sebbene lo stesso fosse stato notificato all'Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale competente, individuato dal ricorrente quale unica Amministrazione resistente, tuttavia, l'art. 130, comma 3 del c.p.a. stabilisce che "il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2, all'Ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni[2].- ".

La corretta instaurazione del contraddittorio processuale presuppone, pertanto, che il ricorso in materia di elezioni comunali sia notificato imprescindibilmente all'Amministrazione che fa propri i risultati della competizione elettorale - ente della cui elezione si tratta - e, cioè, nel caso che ci occupa, al Comune, e non già all'organo temporaneo - Ufficio Centrale Elettorale - che ha svolto, simpliciter, il procedimento elettorale, che conclude la sua funzione con la proclamazione degli eletti.-

La ratio della disposizione sopra citata va rintracciata nella esigenza di evocare in giudizio l'Amministrazione resistente in base ad un criterio di imputazione sostanziale e non meramente formale.-

Nel caso di specie, il verbale di proclamazione degli eletti è senz'altro adottato - come previsto per legge - dall'Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale, ma non ci sono dubbi che il Comune sia unica Amministrazione, cui sono riferibili i risultati elettorali in esso riportati.-

Infatti, è il Comune a doversi intendere quale parte processuale in senso sostanziale trattandosi di amministrazione cui sono imputati gli effetti della competizione elettorale.-

Né può ritenersi che l'Ufficio Centrale elettorale - organo di un'Amministrazione statale - abbia un interesse alla conservazione dei propri atti e che, per ciò stesso, vada individuato quale contraddittore necessario nel giudizio proposto ex art. 130 del c.p.a., atteso che si tratta di organo straordinario collocato in posizione di neutralità nell'ambito della competizione elettorale.-

La proposizione di un ricorso nei riguardi di un organo o soggetto dell'Amministrazione, diverso da quello cui l'atto viene imputato dall'ordinamento, esclude, dunque, che tale organo o soggetto acquisti la qualità di parte in senso sostanziale ed impedisce perciò al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, per l'irregolarità del contraddittorio instaurato nei confronti dell'organo non legittimato a contraddire, il che conduce ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.-


[1] A questo proposito si segnala che "In base a quanto stabilito dall'art. 130 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) avverso gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è consentito ricorrere, impugnando l'atto di proclamazione degli eletti, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, nel caso delle elezioni di comuni, province e regioni, ovvero da parte di qualsiasi candidato o elettore, nel caso delle elezioni dei membri del Parlamento europeo. Non è contemplato fra i legittimati a ricorrere, il delegato di lista".- (Cons. Stato Sez. III Sent., 31/10/2017, n. 5035, che conferma la sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, n. 1842/2017). Tale aspetto non è stato valutato dal Tar adito.-

[2] Per giurisprudenza uniforme, fra i legittimati passivi, limitatamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali, non vi è il Ministero dell'Interno (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496; 16 ottobre 2006, n. 6135)

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