MULTA NOTIFICATA DA UN INDIRIZZO PEC NON PRESENTE NEI PUBBLICI REGISTRI E RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO. GDP FIRENZE N. 944/2024

07.07.2024
l'immagina è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA VERBALE - PEC - PUBBLICO REGISTRO - TRIB. MONZA N. 2983/2023 - GDP FIRENZE N. 944/2024

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2)IL FATTO;

3)LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Quali sono le conseguenze di una multa notificata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri?

Sul punto si commenta una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze, nella persona della dott.ssa Sonia Salerno.-

[2]

IL FATTO

Una società di autonoleggio impugnava[1] una serie, ben 24, ingiunzioni di pagamento, relative a contravvenzioni per infrazioni commesse dai clienti, delle quali denunciava l'omessa notifica e/o la notifica a mezzo pec proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri.-

[3]

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l'opposizione, limitatamente a quei verbali, per i quali si contestava l'omessa notifica[2], sul presupposto che affinché la notificazione a mezzo PEC possa considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, che risulti da pubblici registri ed in linea con quanto disposto dall'art. 16-ter 1-ter d.!. 179/2012 e successive modifiche (ex plurimis Cass. n° 3093/2020).-

Viceversa, per gli altri verbali, per i quali si contestava puramente l'invio a mezzo pec da un indirizzo non presente in un pubblico registro, tale eccezione veniva respinta, in virtù del raggiungimento dello scopo,attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 156 cpc.-

[4]

CONCLUSIONI

La sentenza – sotto questo profilo - non convince: applicare l'art. 156 cpc ad una ipotesi di invalidità prevista per legge porta all'assurda conseguenza che all'opponente convenga contestare l'omessa notifica (per ipotesi, anche in maniera non vera) che porterebbe alla dichiarazione di nullità del verbale notificato a mezzo pec, piuttosto che la semplice modalità di notifica dell'atto ricevuto, che, invece, porterebbe ad una sanatoria del vizio.-

Tuttavia, non si tratta di una novità: si veda "VALIDA LA MULTA NOTIFICATA AD UN INDIRIZZO PEC NON PRESENTE IN UN PUBBLICO REGISTRO. TRIB. MONZA N. 2983/2023".-

NOTE

[1] Rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Di Maso

[2] Che le stesse fossero state inviate via pec, da un indirizzo non presente nei pubblici registri, era emerso in sede di costituzione del Comune convenuto.-

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