MINISTERO GIUSTIZIA CONDANNATO A RISARCIRE FAMILIARI AGENTE MORTO PER CONSEGUENZE FUMO PASSIVO IN CARCERE. TRIB. LECCE N. 2407/2023

17.09.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: FUMO PASSIVO - RISARCIMENTO - AGENTE PENITENZIARIO - TRIB. LECCE 2407 /2023 - 

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Il Tribunale di Lecce accoglie la domanda di risarcimento (contro il Ministero della Giustizia, datore di lavoro) promosso dalla vedova[1] di un Agente della Polizia Penitenziaria, morto giovanissimo per un carcinoma polmonare, contratto nello svolgimento delle mansioni espletate presso strutture carcerarie, ove era consentito (tollerato) fumare, motivo per il quale era stato esposto continuativamente, per oltre venti anni, a massicce quantità di fumo passivo.-

Il provvedimento[2], primo[3] nel suo genere, merita di essere analizzato.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE

Il Tribunale Civile[4] di Lecce, nella persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, accoglieva integralmente, per una somma vicina al milione di euro[5], la domanda di risarcimento del danno, in quanto:

"dalla relazione del C.t.u. si evince la sussistenza, con criterio probabilistico, del nesso causale tra l'esposizione lavorativa al fumo passivo sul luogo di lavoro e l'insorgere della neoplasia polmonare[6] ed il successivo decesso, tenuto conto che il de cuius non era fumatore, dell'assenza di co-morbilità con efficacia etio-patogenetica tale da assurgere da sole ad elemento causale sufficiente e che, dunque, l'esposizione al fumo passivo, nelle condizioni poste, aveva inciso in maniera determinante […] mentre il Ministero convenuto (sul quale, in qualità di datore di lavoro, gravava il relativo onere probatorio) non aveva dimostrato in giudizio di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato in concreto tutte le cautele necessarie", il tutto alla luce che i danni provocati dal fumo erano noti da tempo, in capo scientifico e sociale, e che vi era una normativa stringente sul punto.-

Fondamentale, poi, nel caso di specie, l'apporto risultante dalle prove testimoniali, da cui si evinceva che:

- né l'agente, né la vedova erano fumatori;

- l'agente, durante tutto il servizio[7] quale assistente capo della Polizia Penitenziaria, era stato costretto ad inalare passivamente il fumo derivante dalla combustione delle sigarette per almeno 6 ore al giorno, cioè la media oraria di ogni turno;

- la concentrazione del fumo nei corridoi antistanti le celle dei detenuti (dove svolgeva i propri turni di servizio) era tale da formare una 'nebbia', come in una 'camera a gas', a comprova dell'alta densità della concentrazione del fumo da combustione;

- nei corridoi delle struttura non vi erano aspiratori, né reparti per i non fumatori, il che non facilità, o meglio rendeva impossibile, il ricircolo dell'aria;

- l'Amministrazione non aveva mai adottato provvedimenti volti a sanare detta situazione, se non a partire dal 2014, allorquando aveva comminato delle sanzioni per i trasgressori, senza, tuttavia, risultati deterrenti apprezzabili.-

[3]

CONCLUSIONI

Nel caso di specie, il Ministero della Giustizia è stato condannato in quanto, pur nella consapevolezza dei danni provocati dall'esposizione al fumo – oltre a non garantire un ambiente di lavoro salubre ex art. 2087 c.c. - non aveva osservato le prescrizioni previste dal Dpcm del 23/12/2023, in materia di "tutela della salute dei non fumatori[8]", omettendo di predisporre le adeguate misure di prevenzione, nonché di garantire l'osservanza dell'obbligo di legge di non fumare e di sanzionare i trasgressori, favorendo così l'insorgenza della malattia, dovuta, con criteri probabilistici medico scientifici, all'esposizione al fumo passivo.-

Quali sono le conseguenze sul piano pratico di tale sentenza?

E' facilmente ipotizzabile che tutti gli agenti di polizia penitenziaria[9] – trovatisi, loro malgrado – nella stessa situazione, vale a dire con patologie riconducibili all'esposizione, prolungata, al fumo passivo durante lo svolgimento dei propri turni, possano presentare una azione di risarcimento del danno o richiedere il riconoscimento da causa di servizio al Ministero della Giustizia, retto dall'ex Magistrato Carlo Nordio, contrario all'imposizione del divieto di fumo nelle carceri italiane[10].-

Ma, a parere dello scrivente, non è da escludere che anche i detenuti[11] – non fumatori[12] - possano rivendicare ipotesi risarcitorie, anche alla luce delle gravi condizioni delle carceri italiane, dove il problema del sovraffollamento è stato già motivo di richiamo, piu' volte, della Cedu.-

NOTE

[1] Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Putignano e Rachele Valeria Putignano.-

[2] Per la cui segnalazione si ringrazia l'avv. Patrizio Asciano del Foro di Trani.-

[3] Primo sotto il profilo risarcitorio da danno tanatologico (da morte), ma sotto il profilo della tutela dell'ambiente di lavoro nelle strutture carcerarie si segnala la sentenza n. 1192/2010 del Tar Lazio, che aveva accolto la domanda presentata da altro agente della polizia penitenzia, che chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia per non aver adottato tutte le misure per evitare l'esposizione al fumo passivo.-

[4] Sulla Giurisdizione ordinaria (e non amministrativa) e sulla competenza della Magistratura civile (non già quella del del lavoro) si riporta tale massima: "La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da un agente della Polizia Penitenziaria per non avere l'amministrazione adottato le misure di sicurezza necessarie ad evitare la sua esposizione ai fimi passivi derivante da tabacco è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo." (Consiglio di Stato n. 4226/2019)

[5] Dovuto sia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del coniuge, sia titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguito alla perdita delle elargizioni erogate dal defunto coniuge (anche in relazione alla presenza di tre figli minorenni all'epoca del decesso)

[6] "Esiste infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa abitudine e la malattia e ciò vale anche per il fumo passivo. In altre parole, più si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita), maggiore è la probabilità di ammalarsi e secondo gli esperti la durata di tale cattiva abitudine è anche più importante del numero di sigarette fumate per determinare il rischio di tumore. Il rischio cioè è molto più alto se si inizia a fumare da giovanissimi e si prosegue per il resto della vita".- (Passo prelavato dalla sentenza n. 318/2023 della Corte di Appello di Bari).-

[7] In tutte le strutture (Milano, Taranto, Lecce) dove aveva prestato servizio.-

[8] Che prevedeva anche in carcere reparti per non fumatori nonché locali chiusi ai fumatori purché dotati di impianti di ventilazione e ricambio d'aria regolarmente funzionanti –

[9] Oppure i loro eredi, come nel caso di specie.-

[10] Il quale, a fronte dell'ennesima istanza, in tal senso, del Sindacato di Polizia Penitenziaria, tanto aveva risposto: "«Quanto alla doglianza circa il fumo passivo» va osservato che all'interno dei penitenziari il consumo di tabacco rappresenta una delle modalità compensative cui la popolazione reclusa ricorre a fronte del disagio derivante dallo stato di privazione materiale e psicologica connesso alla condizione detentiva; ragion per cui un intervento drasticamente riduttivo della possibilità di fumare potrebbe avere effetti destabilizzanti».- (passo tratto da https://www.poliziapenitenziaria.it/ministro-nordio-respinge-interrogazione-fratelli-ditalia-su-divieto-fumo-in-carcere/ )

[11] "La richiesta del detenuto di essere spostato in una cella non fumatori è pienamente legittima in quanto attinente alla tutela della salute". (Cass. Pen. n. 17014/2015)

[12] Nel 1993 la Corte Suprema USA aveva stabilito che "un detenuto non fumatore costretto a subire il fumo passivo durante la sua carcerazione è sottoposto ad una "punizione crudele e inusuale" che va oltre l'espiazione della pena prevista e che vìola i diritti del prigioniero contenuti nell'Ottavo Emendamento".- (passo tratto da https://www.tabaccologia.it/filedirectory/PDF/4_2016/17-tabaccologia4_2016.pdf )

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)