MALATTIA PROFESSIONALE E RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER IL VIZIO DEL FUMO. CASS. N. 27572/2024

05.03.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) RIEPILOGO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI;

4) CONCLUSIONI.-

*****

1. INTRODUZIONE

Può il vizio del fumo influire sull'ammontare del risarcimento riconosciuto per una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto?

Questa domanda è stata affrontata in una recente vicenda giudiziaria, riguardante gli eredi di un lavoratore impiegato nello stabilimento siderurgico di Taranto dal 1970 al 1995. L'uomo, a causa dell'esposizione prolungata all'amianto e ad altre sostanze nocive, aveva contratto una grave forma tumorale.-

Nei primi due gradi di giudizio, il risarcimento era stato riconosciuto sulla base di due elementi fondamentali:

  • La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non aver adottato adeguate misure di prevenzione;
  • Il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa e la malattia contratta.-

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato un aspetto cruciale: l'incidenza del fumo di sigaretta, vizio del lavoratore, sulla quantificazione del risarcimento.-

2. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nesso causale ed equivalenza delle condizioni

La Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di malattie professionali, il nesso causale è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.). Tale principio stabilisce che tutti i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'evento devono essere considerati rilevanti, salvo che uno di essi sia autonomo e sufficiente a determinare il danno.-

Il fumo come comportamento colposo

Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento può essere ridotto se il danneggiato ha contribuito, con il proprio comportamento colposo, alla produzione del danno. In questo contesto, il vizio del fumo è stato considerato una scelta volontaria e consapevole, configurabile come un fatto colposo rilevante ai fini della riduzione del risarcimento.-

Nel caso in esame, il tabagismo è stato considerato una concausa significativa, ma non sufficiente a interrompere il nesso eziologico tra l'esposizione lavorativa all'amianto e la malattia tumorale. Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro restava primaria.-

Riduzione del risarcimento

La Cassazione ha disposto che il risarcimento fosse proporzionalmente da ridurre, tenendo conto del contributo del tabagismo come fattore concausale. Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello per una nuova quantificazione del danno, in base al grado di incidenza del comportamento colposo del lavoratore.-

3. RIEPILOGO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

La sentenza della Cassazione ha ribadito alcuni principi chiave in materia di risarcimento per malattie professionali:

  • Equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.): Ogni fattore che contribuisce al danno è rilevante, salvo che un'unica causa autonoma e sufficiente interrompa il nesso causale;
  • Multifattorialità delle malattie professionali: In presenza di malattie con cause complesse, il nesso causale deve essere valutato sulla base di una probabilità qualificata, considerando anche dati scientifici ed epidemiologici;
  • Concorso di colpa del lavoratore (art. 1227 c.c.): Se il danneggiato adotta un comportamento colposo, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto.-

4. CONCLUSIONI

La decisione della Cassazione evidenzia come, nei casi di malattie professionali, sia necessario considerare tutti i fattori rilevanti per la determinazione del risarcimento, inclusi eventuali comportamenti colposi del lavoratore.-

Nel caso specifico, il vizio del fumo è stato riconosciuto come una concausa significativa della malattia, comportando una riduzione proporzionale del risarcimento. Tuttavia, la responsabilità principale del datore di lavoro per la mancata adozione di misure preventive è stata confermata.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1) La vicenda giudiziaria : Nel caso di un lavoratore,  impiegato in uno  stabilimento siderurgico e deceduto per una grave forma tumorale collegata all'amianto, è stata esaminata l'incidenza del tabagismo quale fattore di rischio aggiuntivo.

2) Concausa del danno: La prolungata esposizione alle sostanze nocive ha costituito la causa principale della malattia, ma il vizio del fumo, considerato un comportamento colposo, ha ulteriormente aggravato il quadro clinico.

3) Riduzione proporzionale del risarcimento: Pur restando il datore di lavoro il principale responsabile per la mancata adozione di misure preventive, il contributo del tabagismo ha giustificato una diminuzione dell'indennizzo riconosciuto agli eredi.

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