MALATTIA INSORTA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL TUPI PER UN RAPPORTO DI LAVORO TERMINATO ANNI PRIMA: E’ COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO. TRIBUNALE DI TARANTO SENTENZA N. 885/2023.

27.04.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: MALATTIA PROFESSIONALE - ENTRATA IN VIGORE TUPI - GIUDICE COMPETENTE - BPCO - TRIB TARANTO N. 885 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO.-

[1]

IL FATTO

Due donne[1] - eredi di un ex dipendente civile del Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M. di Taranto, al quale era stata riscontrata, anni dopo la fine del rapporto di lavoro, BPCO[2] con fibroma polmonare, che ne aveva causato il decesso - si rivolgevano al Tribunale del Lavoro di Taranto chiedendo la condanna del prefato Ministero al risarcimento del danno biologico riportato dal loro dante causa, stante la responsabilità datoriale fondata sulla violazione dell'art. 2087 c.c.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

La Magistratura del Lavoro di Taranto, nella persona della Dott. Saverio Sodo, accoglieva la domanda, ma particolare è l'eccezione fatta dal Ministero della Difesa in relazione il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa per essere il rapporto di lavoro cessato nel 1998, prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI)[3], vale a dire D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che attribuiva all'art. 69, comma 7[4], alla Giurisdizione ordinaria in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 (lasciando al Giudice Ammninistrativo quelle precedenti).-

Tuttavia, per il Giudice del lavoro jonico: "a nulla rileva che il rapporto di lavoro si fosse concluso il 30-6-1998, in quanto nella fattispecie, entro tale data non si era manifestato nessun danno".-

Peraltro, in concreto, nel caso di specie, tale danno non sera manifestato neppure prima del 15-9-2000, data entro cui, a pena di decadenza, si sarebbe potuta proporre l'azione, relativa a periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1-7-1998, quindi il provvedimento del Giudice del Lavoro di Taranto appare assai condivisibile.-

NOTE

[1] Assistite dall'Avv. Oliva Donato e Vito Dipierro.-

[2] https://www.epicentro.iss.it/broncopneumopatia/

[3] https://www.brocardi.it/testo-unico-sul-pubblico-impiego/

[4] Che, tanto, prevede: "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.".-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)