LO SCONTRO SUL “SOCIAL” E’ MOTIVO DI ASTENSIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. TAR CAMPANIA N. 1391/2023

25.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: CONCORSO - ASTENSIONE - INIMICIZIA - SCONTRO SOCIAL - TAR CAMPANIA 1391 2023

INDICE

1 ) LA QUESTIONE;

2) LA DECISIONE DEL TAR CAMPANIA;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

LA QUESTIONE

Cosa succede se tra un candidato ad un concorso ed il Presidente di Commissione vi è stato uno scontro, con toni reciprocamente offensivi, su un social?

Nel caso di specie, la candidata[1] – per provare che detta inimicizia aveva influenzato, in senso negativo, le valutazioni espresse nei suoi confronti dalla

Commissione – aveva documentato un, precedente, scambio di battute con il Presidente, su un social, che, iniziato come un semplice confronto[2], era sfociato in un conflitto, anche di carattere personale, non immune dall'utilizzo, reciproco, di espressioni poco rispettose.-

Sussisteva, quindi, motivo di astensione, ex art. 51 cpc[3], da parte del Presidente della Commissione?

[2]

LA DECISIONE DEL TAR CAMPANIA

Per il Tar Campania, il contesto complessivo, di aperta conflittualità, non consentiva di escludere anche solo il sospetto che il giudizio espresso dalla Commissione presieduta dal Professore – con il quale la ricorrente si era scontrata sui social - potesse esser conseguenza di un turbamento della terzietà dell'organo giudicante e, dunque, nel caso di specie, gravava sul Presidente della commissione un obbligo di astensione rilevante ai sensi dell'art. 51 cpc.-

[3]

CONCLUSIONI

Naturalmente, non è lo scontro sui social, di per sé, a costituire motivo assoluto di astensione, quanto piuttosto l'evidente sussistenza di un rapporto, tra le parti, tutt'altro che sereno, nonché una scarsa considerazione, probabilmente reciproca, sia sotto il profilo professionale, che quello personale.-


NOTE

[1] Assistita dalle Avvocatesse Selena Luffarelli e Francesca Raponi.-

[2] Sul tema della eruzione di Pompei, secondo quanto si legge nel provvedimento in commento.-

[3] QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI ASTENSIONE PER I COMMISSARI NEI CONCORSI PUBBLICI?

Non essendoci, paradossalmente una precisa normativa sul punto, è intervenuta, nel tempo, la giustizia amministrativa, che si è orientata nel senso di estendere ai commissari le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c.[1] per il personale della magistratura (ex multis, T.A.R. Genova, Liguria, sez. II, 4 ottobre 2013, n. 1193; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 6 agosto 2013, n. 4086; Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2011, n. 2996).-

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica, né estensiva (ex plurimis Consiglio di Stato 2632/2022)

Ad esempio, motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio.-

L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell'art. 51, comma 2, del c.p.c.), ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.-

La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).-

Ad esempio, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che neppure la presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del commissario di concorso costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente o di grave inimicizia (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1577).-

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