LEGITTIMO VIETARE ESIBIZIONE DEL CANTANTE CHE INNEGGIA A MESSAGGI DISEDUCATIVI. TAR ABRUZZO N.172/2024

23.09.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: LIBERTA' ESPRESSIONE - ART 21 COSTITUZIONE - ART 10 CEDU - ORDINE PUBBLICO - 

INDICE

1) INTRODUZIONE

2) LA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

INTRODUZIONE

E' legittimo il provvedimento del Questore che vieta, per motivi di ordine pubblico, l'esibizione di un cantante che, con i suoi testi, inneggia alla violenza, solidarizza con i detenuti al 41 bis e schernisce le Forze dell'Ordine?

Dove finisce la libertà di espressione?

La risposta a questa domanda è stata fornita dal Tar Abruzzo, a seguito di un ricorso presentato da un famoso neomelodico, al quale il Questore dell'Aquila aveva vietato un concerto - che si sarebbe dovuto tenere addirittura durante una festa civile/religiosa - per motivi di ordine pubblico

[2]

LA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO

Con la pronuncia cautelare in esame, il Tar Abruzzo ha ritenuto legittimo il provvedimento del Questore, basato sull'art. 18 del TULPS, in quanto l'artista –che, peraltro, aveva già subito la stessa misura in altre località - aveva "deliberatamente, in più occasioni, esternato gravi espressioni verbali che implicano una istigazione alla violenza, un'esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata e contrarie ai valori della società civile".-

[3]

CONCLUSIONI

Il diritto di espressione è un principio fondamentale sancito dall'Articolo 21 della Costituzione Italiana e dall'Articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.-

Questo diritto – irrinunciabile - consente, a noi tutti, di manifestare liberamente le nostre opinioni, idee e convinzioni, anche quando queste possono risultare impopolari o controverse.-

Tuttavia, il diritto di espressione non è assoluto e può essere limitato quando entra in conflitto con altri diritti o valori costituzionali, come la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza, la dignità delle persone e la lotta contro la criminalità organizzata.-

Nel caso di cantanti che incitano alla violenza o esaltano la mafia, il divieto di tenere concerti potrebbe essere giustificato come una misura necessaria per proteggere la società da messaggi che promuovono comportamenti criminali o istigano all'odio.-

In casi del genere, le autorità pubbliche possono intervenire per impedire l'organizzazione di concerti o eventi che possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o che possano rafforzare culture criminali come quella mafiosa.-

Quindi, se un cantante inneggia alla violenza o glorifica la mafia, le Autorità competenti possono vietare i suoi concerti basandosi sulla necessità di proteggere la sicurezza pubblica e prevenire la consumazione di reati, anche potenziali, nonché di evitare la diffusione di messaggi diseducativi, in particolare fra i giovanissimi, fra i quali tali artisti sono molto conosciuti.-

Infatti, la popolarità di alcuni artisti tra i giovani può contribuire a diffondere una percezione distorta dei valori sociali, alimentando una cultura che banalizza la criminalità o la violenza. Per questo motivo, l'intervento delle Autorità nel vietare le esibizioni di artisti che promuovono tali messaggi assume anche una funzione educativa, volta a contrastare la normalizzazione di comportamenti antisociali e a promuovere valori più sani e positivi.-

Questo divieto non rappresenta una violazione del diritto di espressione, ma piuttosto un bilanciamento tra il diritto individuale e l'interesse collettivo a preservare la legalità e il rispetto dei valori democratici.-


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