“LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEL LAVORATORE CHE SI RIFIUTI DI INDOSSARE LA MASCHERINA.” TRIB. VENEZIA SEZ. LAVORO 4.6.2021
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: COVID 19 MASCHERINA SOSPENSIONE LAVORO
INDICE
1) LA MASSIMA
2) IL FATTO;
3) LA DECISIONE IN COMMENTO.-
LA MASSIMA
"È legittima la sospensione disciplinare del lavoratore che rivesta tra l'altro la funzione di RLS (cioè rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) che non osservi le misure di sicurezza aziendali anti-covid, che, in particolare si rifiuti di indossare correttamente la mascherina e, per di più, con linguaggio aggressivo ed inappropriato, critichi le misure stesse con una comunicazione inviata tramite pec alla Direzione.-"
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IL FATTO
Un operatore ecologico, avente anche la funzione di RLS, decideva di impugnare una sanzione disciplinare conservativa, consistente della sospensione di n. 03 giornate dal lavoro e dalla retribuzione, avanti il Tribunale del Lavoro di Venezia.-
Tale punizione era stata inflittagli, per i seguenti motivi:
- Il dipendente con pec, avente ad oggetto "richiesta assunzione responsabilità civile e penale", inviata alla società datrice di lavoro, contestava, con toni aggressivi ed inappropriati, la scelta datoriale, in piena emergenza Covid, di rendere obbligatorio l'uso della mascherina, misura ritenuta illegittima, se non addirittura illecita;
- qualche giorno dopo, durante una riunione aziendale, si presentava sprovvisto di mascherina: invitato ad indossare la mascherina "chirurgica", distribuita dall'Azienda, non accettava;
- due giorni dopo affiggeva nella bacheca aziendale copia della PEC, sopra menzionata, cosi divulgando a tutto il personale il messaggio, ivi contenuto.-
In sede di procedimento disciplinare, il lavoratore non contestava, ma, anzi, ammetteva gli addebiti, giustificando il mancato uso (durante la riunione) della mascherina per il gran caldo e che il contenuto della pec, poi affissa, era stata valutata da ben tre legali e che non aveva mai invitato i colleghi a non utilizzare il presidio facciale, ma a non indossarlo in presenza di giusto distanziamento.-
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LA DECISIONE IN COMMENTO
Il Tribunale del Lavoro lagunare rigettava la domanda del lavoratore, in quanto
"I comportamenti contestati non sono giustificati né giustificabili e sono indubbiamente molto gravi a fronte del ruolo di RLS ricoperto dal lavoratore".-
Il percorso motivazione è facilmente riassumibile nei seguenti punti:
- per legge, ancora prima della normativa pandemica, il datore di lavoro (doveva e) deve garantire la salute dei lavoratori;
- a seguito della pandemia e di tutta la normativa emergenziale - che, per inciso qualifica il contagio da covid come infortunio sul lavoro - al datore di lavoro è imposta l'assunzione di ulteriori misure, fra cui quella dell'uso obbligatorio della mascherina (si veda prot. del 24.4.2020);
- in particolare, le aziende devono mettere a disposizione idonee mascherine, da considerarsi dei veri e propri dispositivi di protezione individuale, quando i lavoratori sono costretti a prestare la propria attività ad una distanza interpersonale minore di un metro,
- naturalmente, ogni azienda, in base alle proprie esigenze, può adottare misure piu' rigide, proprio come fatto dall'azienda datrice di lavoro nella fattispecie in esame, con un proprio protocollo, senza contare che anche l'aggiornamento del documento valutazione rischi Divisione Ambiente, redatto il 14.09.2020, contempla sempre, tra i DPI in dotazione obbligatoria, le mascherine chirurgiche.-
In definitiva, per il Giudice del Lavoro
"Nella situazione tragica in cui il Paese e il mondo intero si sono trovati a causa dell'epidemia da Covid 19, l'imposizione ai lavoratori dell'utilizzo della mascherina non è certo misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde pienamente al dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti.-
SUL PUNTO VEDI ANCHE https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/legittimo-il-licenziamento-della-maestra-che-si-rifiuti-di-indossare-la-mascherina-trib-trento-sez-lavoro-8-7-2021/
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