LEGITTIMA ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL CARABINIERE CON UN TATUAGGIO VISIBILE. TAR LAZIO N. 16762/2024
A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: TATUAGGI - VISIBILITA' - CONCORSO - TAR LAZIO N.16762/2024
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) GIURISPRUDENZA E TATUAGGI;
3) APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS;
4) MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE;
5)CONCLUSIONI.-
*****
[1]
INTRODUZIONE
E' Legittima l'esclusione di una candidata al reclutamento eccezionale di 10 ufficiali medici nell'Arma dei Carabinieri per la presenza di due tatuaggi visibili con l'uniforme? Il Tar Lazio, con la sentenza in commento, ha confermato l'orientamento maggioritario, se non dominante, ma (forse) non al passo con i tempi.-
[2]
GIURISPRUDENZA E TATUAGGI
Se la presenza di un tatuaggio, di per sé, è circostanza neutra - a differenza di piercing e/o orecchini assolutamente vietati - la giurisprudenza ha da tempo individuato due fattispecie distinte riguardanti l'esclusione da selezioni concorsuali per tale motivo. La prima fattispecie riguarda i tatuaggi assolutamente vietati, che sono considerati tali indipendentemente dalla loro visibilità, se deturpanti o indicativi di una personalità abnorme. La seconda fattispecie riguarda i tatuaggi relativamente vietati, la cui rilevanza è determinata dalla loro visibilità sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme.
[3]
APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS
La ricorrente ha sostenuto che la lex specialis non prevedeva l'applicazione dell'art. 635 comma 1-ter del d.lgs. 66/2010, che giudica inidonei gli aspiranti con tatuaggi visibili con le uniformi. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto infondato questo motivo, poiché la previsione è esplicitamente contenuta nelle "Norme tecniche per lo svolgimento delle procedure relative al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica al servizio militare".-
[4]
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
La presenza di due tatuaggi visibili con l'uniforme estiva sull'avambraccio sinistro della ricorrente è stata considerata sufficiente per il giudizio di inidoneità, in quanto lesiva del decoro dell'uniforme, elemento distintivo della condizione di militare dell'Arma.
[5]
CONCLUSIONI
La sentenza del TAR Lazio n. 16762/2024 conferma la legittimità dell'esclusione dal concorso per la presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme, evidenziando il rilievo che l'immagine e il decoro dell'uniforme rivestono nelle Forze Armate, in particolare nell'Arma dei Carabinieri.
La giurisprudenza consolidata, come ribadito in questo caso, ha chiarito che la visibilità dei tatuaggi nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme costituisce di per sé motivo di esclusione, senza necessità di ulteriori valutazioni sul contenuto degli stessi. L'idoneità psico-fisica al servizio militare è strettamente legata non solo a parametri di salute, ma anche a elementi esterni che possano compromettere il decoro e l'immagine dell'istituzione.-
Questo caso evidenzia come la presenza di tatuaggi visibili possa influire significativamente sulle opportunità di carriera in ambito militare: questa previsione è al passo con i tempi?