LEGITTIMA, DOPO IL PRIMO SCORRIMENTO, LA UNIFICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI UFFICIO DEL PROCESSO. TAR LAZIO N. 8594/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1 ) INTRODUZIONE;
2) LA QUESTIONE;
3) LA SENTENZA DEL TAR LAZIO;
4) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO;
5) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.-
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INTRODUZIONE
La pubblicazione online, da qualche giorno, delle graduatorie dei vincitori del Concorso per l'Ufficio del Processo per l'anno 2024, offre l'occasione per fare il punto, giurisprudenziale, su alcune questioni sempre dibattute, fra cui quella dello scorrimento nazionale.-
Il bando del 2021, come quello del 2024, prevedeva la possibilità di partecipare per un solo Distretto di Corte d'Appello, salva la facoltà dell'Amministrazione di attingere anche dalle graduatorie di altri Distretti, in caso di incapienza[1].-
In particolare, tale procedura prevedeva il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali e l'unificazione nazionale delle stesse.-
Infatti, nel caso in cui per alcuni distretti di Corte d'Appello la graduatoria fosse stata immediatamente esaurita e per altri fossero risultati presenti ulteriori aspiranti idonei, il Ministero della Giustizia avrebbe potuto attingere dalle graduatorie dei Distretti "capienti" per soddisfare le esigenze di personale dei Distretti "incapienti", con la precisazione che la mancata accettazione della sede, in diverso distretto, avrebbe comportato l'esclusione della graduatoria.-
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LA QUESTIONE
E' legittima l'unificazione delle varie graduatorie distrettuali in una unica nazionale, dopo il primo scorrimento? Cosa succede se – in caso di successivo scorrimento "nazionale", l'idoneo (non vincitore) non manifesta tempestivamente una sede diversa di preferenza, diversa da quella "opzionata" in sede di candidatura o non accetta? Ed ancora, se accetta l'assegnazione ad un Distretto diverso e poi vi è uno scorrimento – l'ennesimo - "distrettuale", verso la sede opzionata in origine deve essere nuovamente interpellato e coinvolto? E cosa succede se ciò non avviene?
Si cercherà di rispondere ai vari quesiti, facendo ricorso alla giurisprudenza, sul punto, ormai consolidata .-
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LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Nella fattispecie in commento, una candidata idonea non vincitrice, al fine di non essere esclusa dalla graduatoria distrettuale della Corte d'Appello di Bari, aveva partecipato al secondo scorrimento di graduatoria a livello nazionale (esprimendo la propria preferenza di sede nell'ambito del citato distretto), sottoscrivendo poi il contratto di lavoro presso la Corte di Cassazione, così perdendo l'occasione di ricoprire la funzione presso il Distretto opzionato.-
Successivamente, l'Amministrazione procedeva con un terzo scorrimento, questa volta distrettuale, nel quale non veniva coinvolta, a vantaggio - anche - di candidati che avevano conseguito un punteggio più basso, ma che venivano destinati presso le sedi del Distretto barese.-
Con la sentenza in commento – ultima in ordine di tempo ed in linea con una giurisprudenza ormai uniforme[2] – il Tar Lazio ha ritenuto legittima tale procedura.-
(A)
SULLA UNIFICAZIONE DELLE GRADUATORIE DOPO IL PRIMO SCORRIMENTO
Per il Tar Lazio è legittima la decisione di unificare le graduatorie per procedere ad uno scorrimento nazionale, in quanto in linea con le disposizioni normative[3], nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall'Amministrazione.
Difatti, risulta di immediata evidenza come l'urgenza di coprire, nel piú breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l'assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d'altro canto, risponde al precipuo interesse dell'Amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un'uniforme copertura di personale nei vari uffici.-
(B)
SULL'OBBLIGO DI MANIFESTARE, A SEGUITO DELLA UNIFICAZIONE, LA PREFERENZA PER UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA OPZIONATA IN ORIGINE.-
Come anticipato, il bando del 2021 (ma anche quello del 2024) prevedeva la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d'appello, salva la facoltà per l'Amministrazione di attingere anche dalle graduatorie di altri Distretti in caso di incapienza.-
I candidati idonei non vincitori, attinti dallo scorrimento, erano onerati ad esprimere la propria, successiva ed ulteriore, preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all'assunzione, come, del resto, anche il rifiuto.-
Per il Tar Lazio, tale onere è legittimo perché l'impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l'interesse dell'Amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all'Upp, rispetto all'aspirazione degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.-
(C)
SUL SUCCESSIVO SCORRIMENTO DISTRETTUALE
Se dopo l'unificazione delle graduatorie e lo scorrimento nazionale, vi è un altro "distrettuale" (cioè verso la sede opzionata in sede di domanda) è legittimo non coinvolgere i soggetti già in servizio (ma in una sede diversa e lontana da quella prescelta)?
Per il Tar Lazio la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio risultava, anche sotto questo profilo, logica e coerente con la posizione messa a concorso: l'urgenza di provvedere e la natura temporanea dell'impiego giustificavano la mancanza dell'interpello. In particolare, per il Tar, nel bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, vi è la prevalenza di quest'ultimo, soprattutto, in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr.-
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SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Nei casi in esame, le parti non azionano il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all'assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), che sarebbe di competenza del giudice ordinario, bensí censurano gli atti di organizzazione amministrativa (nonché il bando di concorso ove interpretato in senso a sé sfavorevole) e vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima "costituita" una graduatoria nazionale, superando il meccanismo distrettuale, cosí da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda e poi si è proceduto ad adottare un nuovo scorrimento distrettuale, senza prima interpellare chi risultava già in servizi.
Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari e quindi è evidente la competenza del Tribunale Amministrativo (ex plurimis Tar Lazio n. 843/2023)
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SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Anche il concorso del 2024, e gli ultimi sviluppi, sembrano aprire scenari di decine di ricorsi, ma contro chi vanno presentati?
Sulla base dell'orientamento espresso in più occasioni (ex plurimis Tar Lazio n. 5039/2022, n. 2890/21 e n. 4017/21 nonché Tar Campania n. 5005/2021), è irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato alla Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che è inidonea a mutare la "legittimazione passiva", che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale.-
NOTE
[1] Si veda art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l'art. 14, comma 11, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, conv. dalla L. 27 aprile 2022, n. 34).-
[2] Ex plurimis Tar Lazio n. 6758/2024, n. 4602/2023, n. 3060/2023, n. 10114/2023
[3] Si vedano art. 14, comma 11 D.L. 9 giugno 2021 e D.L. n. 80/2021.-
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