LE SSUU FANNO CHIAREZZA SUL SAGGIO DI INTERESSE DA APPLICARE QUANDO LA SENTENZA NULLA STABILISCE. CASS 12449/2024

24.05.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: INTERESSI LEGALI - INTERESSI MORATORI - ART. 1284 CC - CASS. SEZIONI UNITE N. 12449/2024

INDICE

1) IL FATTO;

2)I DUE ORIENTAMENTI PREESISTENTI;

3)LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE;

4)CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Cosa succede se nel provvedimento decisorio il Giudice condanna al pagamento degli "interessi legali" senza nessuna ulteriore indicazione?

Si applica il primo comma dell'art. 1284 c.c[1]., e quindi gli interessi dovuti sono solo quelli pari al tasso legale, oppure il IV comma dello stesso articolo, cioè anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, i c.d. "super interessi"?

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, per dirimere un contrasto di orientamenti, seppure con la precisazione che quello aderente alla applicazione del IV comma dell'art. 1284 è sempre stato nettamente minoritario.-

La questione, naturalmente, assume importanza nel momento in cui quel titolo viene messo in esecuzione, cioè vengono richieste le somme indicate nel provvedimento, attraverso il precetto e, successivamente, il pignoramento.-

[2]

I DUE ORIENTAMENTI PREESISTENTI

Secondo l'orientamento maggioritario, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di «interessi legali» o «di legge», si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1.-

Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte (essenzialmente della Sezione lavoro), secondo si applicherebbe il IV comma, anche senza la necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza.-

[3]

LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto "ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".-

[4]

CONCLUSIONI

Quali sono le conseguenze sul piano pratico della pronuncia?

Se nel titolo giudiziario nulla viene disposto in relazione alla condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (decorrenti dal deposito della domanda al saldo), né vi è richiamo alla disciplina di cui al d. lgs. n. 231/2002 (interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento al saldo), ma vi è la semplice indicazione della condanna al pagamento "degli interessi legali dal maturato al saldo", questi sono dovuti nel tasso in misura di quello di legge[2].- (evidentemente piuì basso).-

Inoltre, è importante come sottolineare come, nel caso in cui, tale titolo (sprovvisto di ogni indicazione) sia azionato con precetto, con il quale vengono richiesti interessi in applicazione del regime previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c., ed il debitore si opponga, il Giudice dell'Esecuzione non ha nessun potere in merito, gli è preclusa ogni applicazione diversa, ma anzi deve dichiarare, per tale motivo, la nullità del precetto (Sul punto Tribunale di Treviso n. 3859/2023 Trib. Taranto del 6/7/2022 relativa al numero Rg.853/2022 e Trib. di Napoli del 20/7/2022 relativa al numero rg. 8932/2022, quest'ultimi due in sede di reclamo).-

NOTE

[1] Si riporta testualmente l'art. 1284 ("Saggio degli interessi"):

«1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. –

2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

[2] Se il creditore vuole ottenere gli interessi moratori, deve richiederli esplicitamente nelle conclusioni rassegnate in giudizio. Inoltre, se la sentenza non riconosce tale diritto, il creditore può impugnare la sentenza stessa.

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