LA RICHIESTA DI ESONERO DALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NON E’ SOGGETTA A TERMINI DECADENZIALI. TAR TOSCANA N. 792/2023.
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) CENNI SULL'IRC;
3) LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA;
4) IL PRECEDENTE.-
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[1]
IL FATTO
I genitori di una minore – dopo aver comunicato all'Istituto dalla stessa frequentato, la scelta di avvalersi, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, dell'ora di educazione alternativa, già attivata per altri alunni e ricevuto il rigetto di tale richiesta, perché presentata dopo la scadenza per l'iscrizione all'anno scolastico – adivano il Tar Toscana.-
La richiesta di esonero dall'insegnamento è soggettata a termini?
[2]
CENNI SULL'IRC
L'insegnamento della religione cattolica (abbreviato IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione prevista del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica - è basato sul principio della libera scelta garanzia, anche nell'ambito scolastico (art. 2 della Costituzione), della fondamentale libertà religiosa della persona (artt. 8 e 19 della Carta Fondamentale).-
Naturalmente, se la partecipazione all'insegnamento della religione cattolica è una facoltà[1] e non un obbligo, di conseguenza, il minore che non si avvale di questa possibilità può seguire altre attività didattiche[2] messe a disposizione dalla scuola oppure, addirittura, non essere presente durante tali sessioni[3].-
[3]
LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA
Il Tar Toscana – richiamando la disciplina di settore – afferma che "se vige il principio di libertà di scelta (di avvalersi o non avvalersi dell'IRC[4]) l'introduzione di limiti, anche temporali, all'esercizio della suddetta facoltà, conduce necessariamente a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona umana".-
Non risultando comprimibile il diritto di scelta, è del tutto evidente che lo stesso non potrà essere assoggettato ad alcuna limitazione temporale di carattere decadenziale attraverso le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico; tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico, ma agli stessi va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio e non perentorio.-
Conseguentemente, la scelta di avvalersi o meno dell'IRC ben potrà essere espressa, con effetti vincolanti per l'istituzione scolastica, non solo dopo la scadenza del termine per l'iscrizione al nuovo anno, ma anche in corso d'anno.-
[4]
IL PRECEDENTE
Prima della sentenza in commento, si registra una pronuncia dello stesso tenore: Tar Brescia n. 1232/2022.-
NOTE
[1] Sin dalla famosa sentenza n. 203/1989 (e dalla n. 13/1991) della Corte Costituzionale che aveva sancito tale principio.-
[2] Queste le possibili alternative:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (eccezion fatta per gli alunni delle scuole materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell'IRC);
[3] Se il minore è presente la scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza; diversamente, i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore.-
[4] Che, anzi, non deve dare luogo «ad alcuna forma di discriminazione».-
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