LA RICHIESTA DI AUDIZIONE DISCIPLINARE INVIATA A MEZZO MAIL NON GARANTISCE LA RICEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO. CASS N. 35922/2023

29.02.2024
l'immagina è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: STATUTO DEI LAVORATORI - ART 7 - AUDIZIONE LAVORATORE - PROCEDIMENTO DISCPIPLINARE - CASS 35922/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) L'AUDIZIONE DEL LAVORATORE;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Un dipendente – raggiunto da procedimento disciplinare, e successivo licenziamento, a seguito di alcuni post pubblicati sui social, gravemente lesivi dell'immagine e del prestigio dell'azienda datrice di lavoro, nonché dell'onorabilità e dignità dei suoi responsabili – impugnava il provvedimento espulsivo e, tra le altre eccezioni, evidenziava la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.-

In particolare, eccepiva che, nonostante avesse richiesto di essere ascoltato, la sua audizione non era avvenuta, in quanto l'istanza, inviata a mezzo mail, risultava non ricevuta dal datore, né dalla sindacalista prescelta.-

Ad una istanza di audizione inviata a mezzo mail ordinaria possono essere riconosciute le garanzie di conoscibilità proprie di una pec o, dei piu' tradizionali, telegrammi e care vecchie raccomandate?

[2]

L'AUDIZIONE DEL LAVORATORE

In base a quanto stabilito dall'art. 7 Legge 300 del 1970 il lavoratore, dopo aver ricevuto una contestazione, può chiedere di essere sentito in presenza, anche con l'assistenza di un sindacalista di fiducia.-

Di conseguenza, se il dipendente chieda di essere ascoltato oralmente ed il datore non adempia al relativo obbligo, la sanzione irrogata potrà essere annullata.-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia, la n. 15345/2023, seppure in tema di notifica eseguita ad un indirizzo mail ordinario, dichiarata nulla e non inesistente[1], ha ribadito che il sistema di posta elettronica ordinaria è privo delle caratteristiche che consentono di attestare con certezza l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.-

Ancora, secondo la Cassazione, non possono invocarsi, in relazione alla trasmissione tramite e-mail, i principi enunciati a proposito della spedizione di una raccomandata o di un telegramma, la cui produzione in giudizio, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza o, nel caso di fax, per il quale, una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.-

Nel caso di specie, la richiesta di audizione sarebbe stata inviata a mezzo mail ordinaria, della quale tuttavia non era stato possibile fornire prova né dal lavoratore, né individuata dalla Ctu espletata appositamente; di conseguenza, per la Suprema Corte non vi era stata alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.-

NOTE

[1] Questo il principio enunciato: "In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, sia nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati preso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sè idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri."

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