LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI UN AVVOCATO SI PRESUME ONEROSA, ANCHE SE IN FAVORE DI UN COLLEGA. CASS. N.29617/2024
A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
3) SALVO PROVA CONTRARIA;
4) IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E L'ARTICOLO 25;
5) CONCLUSIONI.-
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[1] IL FATTO
Il caso sottoposto trae origine da una controversia relativa al pagamento degli onorari professionali di un avvocato, il quale aveva prestato la propria attività legale in favore di un collega, in assenza di un preventivo accordo scritto sulle modalità di determinazione del compenso.-
Il cliente avvocato sosteneva che l'attività fosse stata svolta a titolo gratuito, facendo leva sul rapporto di amicizia e collaborazione professionale, nonché di favori reciproci, che legava le parti.-
L'avvocato creditore, al contrario, invocava il principio generale secondo cui la prestazione professionale si presume onerosa, salvo espressa pattuizione contraria.-
Nei primi due gradi di merito veniva riconosciuto il diritto al compenso.-
[2] LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 29617/2024, ribadisce un principio già consolidato: la prestazione professionale dell'avvocato si presume onerosa, a prescindere dal destinatario dell'attività, anche se si tratta di altro avvocato.-
Tale presunzione si fonda su una pluralità di elementi:
1. Natura professionale dell'attività svolta: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo professionale, è tenuto a rispettare standard elevati di competenza e diligenza, che giustificano la corresponsione di un compenso adeguato;
2. Riferimenti normativi: la presunzione di onerosità è esplicitamente prevista dall'articolo 25 bis del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che gli avvocati non possano concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, secondo i parametri forensi vigenti;
3. Giurisprudenza consolidata: la Corte richiama precedenti pronunce che hanno affermato la medesima regola (tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 28009/2018).
[3] SALVO PROVA CONTRARIA
La presunzione di onerosità opera salvo prova contraria, il cui onere ricade sul cliente. Per vincere tale presunzione, è necessaria una manifestazione chiara ed esplicita della volontà delle parti di derogare alla regola generale, attraverso un accordo che stabilisca inequivocabilmente la gratuità della prestazione; il professionista deve, viceversa, provare l'incarico e l'adempimento.-
Nel caso specifico, il cliente non è stato in grado di fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo di gratuità. Non è emersa alcuna prova che il rapporto tra le parti prevedesse una deroga al principio di onerosità.-
La Cassazione ha evidenziato che i rapporti tra colleghi avvocati, pur improntati a solidarietà professionale, non implicano automaticamente la gratuità delle prestazioni. La regola generale della presunzione di onerosità si applica anche in tali contesti, salvo prova contraria.-
[4] IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E L'ARTICOLO 25 BIS
Il Codice Deontologico Forense regola in modo dettagliato il diritto dell'avvocato a percepire un compenso. L'articolo 25 bis stabilisce espressamente che il compenso deve essere equo e proporzionato, valorizzando l'importanza dell'opera svolta e del risultato ottenuto.-
La norma mira a garantire il rispetto della dignità professionale, evitando che l'attività dell'avvocato venga svalutata o percepita come gratuita, in assenza di una chiara pattuizione contraria.-
L'applicazione di tale norma si estende a tutti i casi in cui l'avvocato presti la propria attività, inclusi i casi di rapporti personali o professionali tra colleghi. L'assenza di un accordo scritto che preveda esplicitamente la gratuità non consente di derogare alla presunzione di onerosità.-
[5] CONCLUSIONI
L'ordinanza n. 29617/2024 della Cassazione riafferma la centralità della presunzione di onerosità delle prestazioni professionali degli avvocati, anche quando l'attività è svolta a favore di un collega. Questo principio garantisce il rispetto della professionalità e della dignità del ruolo dell'avvocato, preservandolo dal rischio di lavorare senza giusta remunerazione.-