LA PRATICA DELL’ACCENSIONE DEI FALO’ BENEAUGURANTI E’ LECITA? “LA FANOVA” DI BARLETTA.
A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: FALO' BENEAUGURANTI - DISCIPLINA - IL CASO FANOVA BARLETTA
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2)SULLA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE;
3)COME CONTENERE LE RIPERCUSSIONI SULL'AMBIENTE;
4)I MATERIALI UTILIZZABILI NEI FALO'. L'ASSIMILAZIONE DEGLI STESSI AI RESIDUI AGRICOLI;
5) PERCHE' NON E' POSSIBILE UTILIZZARE RIFIUTI PER ALIMENTARE I FALO';
6)LA NORMATIVA PREVISTA DALLA REGIONE PUGLIA;
7) CONCLUSIONI.-
[1]
INTRODUZIONE
Le festività natalizie portano in dote tante tradizioni, tra cui quella, particolarmente diffusa e sentita nel meridione, dei "falò" o, come si dice dalle mie parti, della "fanova" (letteralmente "fuoco nuovo"), dove questo particolare rito, di origine cristiana, viene celebrato[1] il giorno dell'Immacolata Concezione.-
Si tratta, in ogni realtà cittadina, di un momento di grande condivisione, ma, purtroppo, nel corso degli anni, spesso - come raccontano le cronache nazionali - utilizzato da "delinquenti" per fare pulizia e scambiato per un "inceneritore a cielo aperto", dove liberarsi del superfluo, bruciando ogni tipo di materiale, non solo quello, prevedibile (ed autorizzato) del legno, ma addirittura mobili, sedie, tavoli (quindi materiale verniciato) nonché, addirittura, pneumatici, polistirolo, plastica di ogni tipo.-
A prescindere da chi utilizza questa occasione per scopi illeciti, questo rito è lecito?
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SULLA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE
Sebbene possano risultare particolarmente impattanti sulla qualità dell'aria, questi riti - vista la loro forte valenza simbolica e di aggregazione sociale - possono essere "regolarmente" celebrati, seppure con il rispetto di particolari condizioni, che limitino, il più possibile, eventuali conseguenze sull'ambiente, previa loro autorizzazione[2], con presentazione di apposita domanda[3], in quanto evidentemente rientrante nel campo di applicazione dell'art. 57 T.U.L.P.S[4]..-
[3]
COME CONTENERE LE RIPERCUSSIONI SULL'AMBIENTE
Sul punto vi è una circolare[5] dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia del 28/11/2018, che delinea le modalità di preparazione, gestione e conclusione di questi riti al fine di renderli maggiormente ecologici e con minori conseguenze sull'ambiente.-
Ad esempio, in linea generale, per ridurre l'impatto, si ritiene opportuno:
1. "Aggregare", ove possibile, i falò che afferiscono ad una medesima area. E' sempre preferibile un falò di grandi dimensioni poiché raggiungendo temperature più elevate si ottiene una migliore combustione e si favorisce la dispersione degli inquinanti;
2. Spegnere i falò alla fine delle manifestazioni. I fuochi all'aperto, infatti, possono continuare ad ardere molto a lungo con una temperatura della fiamma particolarmente bassa. Ciò prolunga l'emissione di sostanze inquinanti anche nelle ore centrali della notte, più soggette al ristagno del particolato, che può persistervi anche a lungo;
3. Il proprietario del fondo che ospita il fuoco o il suo conduttore, deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione;
4. Al termine dell'evento le ceneri e i materiali incombusti devono essere adeguatamente gestiti: in ambito agricolo è possibile lo spargimento sui terreni agrari; in ambito urbano, ciò che rimane sul terreno acquista la qualifica di rifiuto e può essere smaltito solo in accordo con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.-
[4]
I MATERIALI UTILIZZABILI NEI FALO'.
L'ASSIMILAZIONE DEGLI STESSI AI RESIDUI AGRICOLI.
All'interno dei falò può essere permessa, meglio tollerata, la presenza di materiale legnoso, purché privo di trattamento (ad esempio, antiparassitari, vernici) o di resine.-
Non è ammissibile, in alcun modo, l'utilizzo di materiali non ascrivibili alle biomasse legnose (ad esempio, plastica, gomma, ...) in quanto le emissioni di sostanze inquinanti risulterebbero notevolmente aumentate, oltre che gravemente nocive per la salute dei partecipanti e non solo (si pensi alla dispersione nell'aria e lo spargimento nei terreni).-
Ciò premesso, questi materiali autorizzati - ma solo eccezionalmente e solo con riferimento a questi tipi di riti - vengono considerati alla pari di residui agricoli, e come tali gestiti (quindi come se fossero dei sottoprodotti) e non già alla stregua di rifiuti[6], con tutte le conseguenze del caso, anche sotto il profilo del loro smaltimento.-
Con ciò, risulta evidente, anche sotto questo profilo, l'impossibilità di utilizzare materiali configurabili come rifiuti.-
L'articolo 256 del D.Lgs152/2006, infatti, vieta le gestioni non autorizzate di rifiuti e tra queste anche l'incenerimento degli stessi, come si vedrà in altro paragrafo.-
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PERCHE' NON E' POSSIBILE UTILIZZARE RIFIUTI PER ALIMENTARE I FALO'.
La risposta è, come appare, naturalmente, ovvia, ma merita di essere analizzata da una doppia prospettiva.-
Da un punto di vista salutistico/ambientale, non è possibile bruciare rifiuti per alimentare questi fuochi per via delle sostanze che si potrebbero sprigionare con la loro combustione.-
Basti pensare che alcuni materiali, si pensi a vecchi mobili, sedie e altri elementi d'arredo, potrebbero contenere vernici, colle, solventi, formiche, formaldeide, che, bruciando, potrebbero liberare nell'aria, addirittura, diossina.-
Da un punto di vista normativo la questione è piu' complessa.-
Infatti, nella ipotesi in cui fossero utilizzati materiali diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente e, quindi, classificabili come "rifiuti", sarebbe configurabile
- l'ipotesi incriminatrice di abbandono[7] di rifiuti[8] di cui all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- Il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis D.Lgs. n. 152 del 2006[9].-
[6]
LA NORMATIVA PREVISTA DALLA REGIONE PUGLIA
Proprio perché particolarmente diffusi in tutto il territorio, la Regione Puglia, con legge regionale[10] n. 1 del 25 gennaio 2018, ha istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco e con successivo regolamento regionale di attuazione n. 8 del 25 febbraio 2019[11] sono stati disciplinati criteri modalità e termini per l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco, nonché per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25/2018.-
Questa normativa disciplina, in maniera puntuale, anche eventi in cui siano celebrati riti collegati al fuoco, proprio come i falò, per l'appunto.-
[7]
CONCLUSIONI
In conclusione, si può serenamente affermare che la pratica dell'accensione dei falò - autorizzati, secondo la procedura descritta - è eccezionalmente consentita (anche dall'ARPA), seppure con conseguenze impattanti sull'ambiente - purchè non siano utilizzati materiali configurabili come rifiuti o dannosi e lesivi per la salute umana.-
Diversamente, si corre il pericolo di essere perseguiti penalmente per violazione di una serie di norme, in particolare quelle previste per i rifiuti, ma non solo, come ad esempio nel caso di accensioni di falò non autorizzati.-
NOTE
[1] L'anno scorso annullato all'ultimo minuto, stante l'intervento della locale Polizia Municipale e del Prefetto, in quanto evento non autorizzato, ma quest'anno dotato di ogni ogni regolare conformità.-
[2] L'autorizzazione può essere richiesta al Questore, al Commissariato e, nei comuni sprovvisti di Commissariato, direttamente al Sindaco.-
[3] Nella domanda vanno indicate una serie di informazioni al fini di valutare la possibilità dell'accensione e la esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di fattibilità dell'evento, quali, ad esempio:
• che il luogo di accensione sia in area scoperta,
• che esiste la autorizzazione all'utilizzo dell'area da parte del proprietario del fondo,
• il prevedibile numero di persone che potranno assistere,
• la distanza tra il falò ed abitazioni, altri edifici, ecc. .
• la presenza di una squadra preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento in caso di necessità,
• la previsione di una distanza di sicurezza tra gli spettatori ed il falò;
• la presenza di mezzi e strumenti antincendio.-
[4] Che qui si riproduce: Art. 57 T.U.L.P..S.
"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa [...]
[5] Qui consultabile https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/fuochi-epifanici-tra-tradizione-e-tutela-dellambiente/
[6] Per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", a prescindere dal motivo, quindi anche se "in senso lato" religioso.-
[7] Si pensi a quanto si verifica abitualmente, cioè che questo materiale (da considerarsi, come detto, alla stregua di un "rifiuto") viene depositato nell'area, dove poi viene appiccato il falò, giorni, se non settimane prima).-
[8] Diversa dal reato di discarica abusiva che si configura quanto configura il reato di discarica quando l'accumulo è ripetuto, e non occasionale di rifiuti, in un'area determinata e definitivo.-
[9] Importante sottolineare come si tratti di un un reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione pertanto è irrilevante la verifica del danno all'ambiente, essendo sufficiente che la condotta sia idonea a porre seriamente in pericolo l'integrità del bene ambiente.-
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