LA PAURA DEL COVID ABILITA IL CANDIDATO A NON PARTECIPARE AD UN CONCORSO? BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 12765/2020 DEL TAR LAZIO
A cura dell'avv. Laura Buzzerio
TAGS: COVID19 CONCORSO MANCATA PARTECIPAZIONE PER PAURA
INDICE
· Introduzione;
· La decisione del Tar Lazio. Il percorso motivazionale.-
· Sul diritto ad una eventuale prova suppletiva.-
INTRODUZIONE
Il ricorrente, con ricorso notificato all'Amministrazione resistente il 21 ottobre 2020, chiedeva l'annullamento del calendario delle prove della procedura straordinaria per titoli ed esami indetta con Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 ed in particolare delle prova, ormai svoltasi il 28 ottobre 2020.-
Il ricorrente
- sosteneva di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, ma che "temendo le conseguenze della pandemia in atto e per la sua incolumità", chiedeva l'annullamento degli atti, sopra indicati, nella parte in cui non avevano previsto il rinvio in generale dello svolgimento prova, ovvero la possibilità di sostenerla in una sessione suppletiva;
- dichiarava di agire non solo nel suo interesse, ma anche di tutti quanti quei candidati che "si erano trovati nell'assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale... a causa di quarantena/positività al covid-19", per i quali rivendicava la, identica, previsione di una sezione concorsuale suppletiva.-
Il Tar Lazio adito, con decreto monocratico del 23 ottobre 2020 n. 6614, rigettava l'istanza di misura cautelare, rinviando per la Camera di Consiglio all'udienza del 17-11-2020.-
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LA DECISIONE DEL TAR LAZIO. IL PERCORSO MOTIVAZIONALE
All'udienza del 17-11-2020, il Collegio adito, Presidente Antonino Savo Amodio, con sentenza n. 12765/2020, rigettava la domanda.-
Preliminarmente, il Tar Lazio affermava che
"il ricorso è palesemente inammissibile nella parte in cui, sia pure in maniera assai generica, il ricorrente assume di agire a tutela dell'interesse dei candidati che "versino nell'assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale... a causa di quarantena/positività al covid-19", per i quali chiede l'annullamento degli atti in epigrafe indicati e rivendica la previsione di una sessione concorsuale suppletiva"; questo perché il ricorrente, sotto questo profilo, è privo della legittimazione ad agire, secondo il combinato disposto degli articoli 81, 100 cpc e 39 cpa.-
Il primo motivo di impugnazione, vale a dire la prospetta violazione di legge, ed in particolare dell'art. 32 della Costituzione[1], e l'eccesso di potere dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia per aver calendarizzato la prova per fine ottobre 2020 e non aver previsto sessioni suppletive per il caso di impedimento dovuto alla pandemia da Covid, veniva rigettato dal Tar romano.-
Il Collegio, dopo aver richiamato l'intero assetto legislativo che aveva disciplinato nell'ultimo anno lo svolgimento dei concorsi pubblici, evidenziava come uno di questi interventi, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", aveva previsto al Capo XII, recante il titolo "Accelerazioni concorsi"- emblematico della volontà legislativa - specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali attraverso la semplificazione e la digitalizzazione, per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.-
Nel caso di specie il concorso si è svolto durante il periodo di efficacia del predetto decreto legge e, secondo quanto provato in giudizio[2], l'Amministrazione resistente - pur non essendo possibile l'azzeramento completo del rischio - aveva previsto che:
1) i candidati facessero uso delle mascherine e degli altri presidi per evitare il contagio;
2) le sedi per lo svolgimento delle prove fossero decentrate e ospitassero un numero ridottissimo di candidati;
3) venisse effettuata la sanificazione delle aule;
4) la prova venisse svolta con strumenti digitali e così via;
5) l'aula avrebbe contenuto non più di 7 candidati compreso il ricorrente nel rispetto della prescritta distanza tra le postazioni adibite allo svolgimento della prova scritta.-
Tutte queste misure appaiono, come in effetti sono, rispettose della previsione legislativa, nonché delle misure contenitive ivi previste, in quel preciso momento storico, vale a dire il periodo in cui è era stata esperita la prova (28/10/2020), a nulla valendo l'eccezione sul punto del ricorrente sulla successiva sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali, intervenuta nel corso del giudizio, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, circostanza che, per il candidato, confermerebbe la gravità della situazione epidemiologica ed il conseguente diritto a svolgere la prova in una sessione suppletiva, ma che il Collegio non ritiene sussistente.-
[3]
SUL DIRITTO AD UNA EVENTUALE PROVA SUPPLETIVA
Anche il secondo motivo di doglianza veniva radicalmente rigettato dal Collegio - tesi assolutamente condivisibile - in quanto il ricorrente - che non versava in una situazione né di isolamento, perché persona infetta da Covid19, né di quarantena, in quanto contatto stretto di casi con infezione - dichiarava di aver deciso, autonomamente, di non partecipare alla prova prevista per il 28 ottobre 2020 "per il timore" dell'epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia.-
Tale decisione, frutto della paura, ma anche della libera autodeterminazione del ricorrente, risultava contrastante con l'art. 5 del bando di concorso che prevedeva espressamente al comma 2, che i candidati "..sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta [...] La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorchè dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura".-
Di conseguenza, non essendo configurabile alcuna situazione di forza maggiore[3] in capo al ricorrente che potesse far ritenere l'impossibilità materiale di presentarsi a sostenere la prova, deve ritenersi non sussistente la denunciata illegittimità della previsione anche perché, nel caso di specie, la non partecipazione era dovuta ad una scelta, autonoma e libera, del ricorrente, che seppure legittima, in un momento di paura generale, non costituisce una causa di forza maggiore.-
[1] Che, tanto, recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
[2] L'Amministrazione aveva depositato in giudizio il "Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte", comunicato a tutti i candidati
[3] Sul punto si veda la pronuncia del Tar Lazio n. 7145/2020, che aveva sancito l'illegittimità del bando di concorso che non aveva previsto una sessione suppletiva per il candidato che, causa forza maggiore, non aveva potuto partecipare alla prova, in quanto "non può negarsi una prova suppletiva a chi si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di partecipare alla prova scritta, a causa una motivazione legata al Covid, quindi perché in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con soggetti positivi, in quarantena obbligatoria in quanto risultato positivo al test, ovvero in malattia con sintomi o, peggio, perché ricoverato in reparto Covid"; ed anche la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 415 /2020, che aveva stabilito l'illegittimità dell'allontanamento di una candidata, la cui temperatura corporea, il giorno della prova, risultava maggiore a 37,5.-
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