LA NORMATIVA EMERGENZIALE NON PREVEDE UNA PROMOZIONE SCOLASTICA AUTOMATICA, NEANCHE PER L’ALUNNO CON DISABILITA’. NOTA ALLA SENTENZA 559/2021 DEL TAR TOSCANA
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: GIUDIZI SCOLASTICI - DISABILITA' - NORMATIVA EMERGENZIALE
Indice
· INTRODUZIONE;
· I MOTIVI DI RICORSO;
· LA NORMATIVA IN MATERIA;
· LA DECISIONE DEL TAR.-
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INTRODUZIONE
I genitori di una alunna gravemente autistica, con il supporto di dell'Associazione "Orizzonte Autismo", avevano deciso di impugnare il verbale dello scrutinio finale del consiglio di classe relativo anche alla prova finale d'esame, con il quale la loro figliola era stata ammessa alla classe successiva.-
Seppure astrattamente poco comprensibile, tale scelta, viceversa, era assai motivata: i ricorrenti evidenziavano che la minore aveva avuto un percorso scolastico complicato, in quanto la stessa aveva continuato a presentare momenti di forte crisi, alternati a momenti di relativa calma ed altri di manifesta insofferenza, tipici della patologia di cui è affetta.-
Tale scelta era stata anche ponderata: già prima degli scrutini, i genitori, all'inizio dell'a.s. 2019-2020, dopo che era stato approvato il nuovo P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e nel corso dell'incontro del Gruppo di Lavoro (GLO), avevano formalmente chiesto di poter prolungare la permanenza della minore alla scuola secondaria di I grado, trattenendola un anno in più, così da permetterle di consolidare il positivo percorso intrapreso, e comunque per farle completare il triennio delle medie in continuità presso il medesimo Istituto.
Nonostante quanto sopra, l'Istituto scolastico provvedeva a promuovere la minore.-
Tale provvedimento, come detto, era stato oggetto di impugnazione.-
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I MOTIVI DI RICORSO
I ricorrenti, evidenziando come
"il bene della vita preteso e pretendibile, per il minore disabile e i suoi genitori, non è "il superamento dell'esame" a prescindere dal conseguimento degli obiettivi, ma "il superamento dell'esame quale certificazione veritiera del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'alunno con disabilità",
impugnavano il provvedimento di ammissione, in quanto l'Istituto scolastico avrebbe erroneamente interpretato la disciplina vigente, ritenendo che la normativa "emergenziale" avesse introdotto una sorta di promozione automatica, anche per i soggetti disabili, il tutto in presenza di motivi che avrebbero giustificato la ripetizione dell'anno scolastico, anche in virtù della prova d'esame, non svolta in maniera corretta.-
L'Istituto scolastico si difendeva affermando che la bocciatura avrebbe avuto ripercussioni sulla vita scolastica della ragazzina, in quanto avrebbe comportato il cambiamento di compagni di classe e di docenti, probabilmente, destabilizzandola.-
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LA NORMATIVA IN MATERIA
Sul punto la disciplina vigente prevede quanto segue:
- l'art. 1 comma 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ("misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"), nella sua versione definitiva, così come modificata a seguito della legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, prevede espressamente che "fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017";
- Il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 62/2017 prevede che "nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297", in forza del quale l'integrazione scolastica è funzionale allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; cosicché, una volta elaborato il PEI, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie (così come prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 66/2017), alla fine di ogni anno devono essere svolte verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico;
- le ordinanze n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 del Ministro dell'Istruzione, nell'individuare le modalità "derogatorie" (causa emergenza Covid) per la valutazione finale degli alunni, nulla prevedono con riferimento agli alunni con disabilità;
- l'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 11/2020 prevede espressamente che "per gli alunni con disabilità certificata Legge 104, "si procede alla valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica";
- ll comma 4 ter del D.L. 08/04/2020, n. 22 tanto recita "limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato".
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LA DECISIONE DEL TAR
Secondo il Tar[1]:
"La promozione della minore è illegittima in quanto è da ricondurre ad un'erronea interpretazione della normativa emergenziale, laddove si è ritenuto che lo stesso atto di promozione dovesse considerarsi un qualcosa di automatico e che, quindi, si potesse prescindere anche dalla verifica degli obiettivi di apprendimento così come personalizzati nel PEI".-
Per il Collegio del Tribunale Toscano (Presidente Manfredo Atzeni),
- il D.L. 22/2020 non prevede, per i disabili, il medesimo automatismo introdotto, a causa dell'emergenza sanitaria, per l'ammissione agli esami finali degli alunni privi di disabilità e, ciò, nell'intento di salvaguardare in via prioritaria, non tanto la continuità del percorso scolastico, quanto piuttosto la sua efficacia sotto il profilo inclusivo e psicologico, ancor prima che didattico[2];
- "la mancata ammissione alla classe superiore non si atteggia come un giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi; e, correlativamente, l'interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica, non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti" (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4663/2010; Tar Trentino Alto-Adige-Bolzano, sez. I, 27 giugno 2019, n.154).-
[1] Critico anche sulle modalità d'esame: "[...]non è dato comprendere il percorso logico deduttivo che ha portato il Consiglio di Classe a ritenere superata la stessa prova, per i risultati insufficienti [...]"
[2] Sul punto occorre ribadire che vi era stata anche un'esplicita richiesta di trattenimento per un ulteriore anno da parte dei genitori e dei medici che avevano in cura la minore e, ciò, già a partire dall'anno precedente, comunque motivata anche e soprattutto con riferimento alle problematiche sopravvenute a causa dell'emergenza COVID-19, che aveva di fatto impedito alla minore di frequentare metà dell'a.s. 2019/2020.
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