LA MANCANZA DI “RISCHIO SPECIFICO” COMPORTA LA ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSPENSIONE DEL LAVORATORE SANITARIO NON VACCINATO CONTRO IL COVID?

26.08.2022

 A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

Tags: RISCHIO SPECIFICO - COVID - ASSENZA - ESCLUSIONE OBBLIGO 

INDICE

· INTRODUZIONE;

· LE PRONUNCE IN COMMENTO.-

INTRODUZIONE

E' indubbio che l'introduzione dell'obbligo vaccinale per in lavoratori sanitari andava (e va) a coprire la necessità di contenere i rischi di contagio da covid in ambienti lavorativi, ove accedono e sono ricoverati soggetti particolarmente fragili, in quanto malati e bisognosi di cure[1].-

I provvedimenti (si tratta di sentenze, ma anche di ordinanze cautelari) in commento sono importanti perché ribadiscono il principio - per verità non uniforme sul territorio nazionale - che la sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non si configura, come una misura punitiva, ma, invece, risponde all'esigenza di allontanare il lavoratore che, in quanto non vaccinato, viene considerato una fonte di rischio (anche solo potenziale) per quei soggetti fragili che con lo stesso devono necessariamente venire a contatto.-

Così ricostruita la ratio della norma, al fine di determinare se in capo al lavoratore sussista o meno l'obbligo in oggetto, ciò che rileva - dall'analisi dei provvedimenti in commento - non è il suo formale inquadramento, ma le mansioni in concreto esercitate.-

Il principio che si ricava è che, solo qualora nella fattispecie concreta si ravvisi quel rischio specifico che il legislatore ha voluto neutralizzare, risulta giustificata la compressione del diritto di autodeterminazione del singolo e può configurarsi l'obbligo vaccinale; rischio specifico individuabile nel contatto diretto con l'utenza/pubblico.-

Nel casi che verranno esposti è pacifico, oltre che provato documentalmente, che i lavoratori svolgessero mansioni lontani dal pubblico o addirittura amministrative nonché che, alcuni, avessero importanti patologie; di qui la motivazione del campo di esclusione dall'obbligo vaccinale.-

Si tratta di questioni particolari, sempre rientranti in ambito sanitario, come quella del dipendente addetto al front office, poi di tecnico di laboratorio, passando per una assistente sociale con certificato di esonero dalla vaccinazione al soggetto già colpito dal virus.-

[2]

LE PRONUNCE IN COMMENTO

Tutte le pronunce in commento - per verità, come detto, appartenenti ad un orientamento crescente, ma ancora residuale - stabiliscono la illegittimità del provvedimento di sospensione, alcune solo in via cautelare.-

(A)

SENTENZA N. 179/2022 TRIBUNALE DI IVREA

La fattispecie sottoposta al giudice piemontese riguardava un Oss, svolgente mansioni esclusivamente amministrative - affetto da plurime patologie, invalido civile al 67% e portatore di handicap ex art. 3 L. 104/1992, quindi qualificabile quale lavoratore fragile - attinto da provvedimento di sospensione per non essersi vaccinato contro il covid.-

Il Tribunale del Lavoro di Ivrea, nella persona del Giudice Magda D'Amelio, accoglieva il ricorso, condannando l'Asl a pagare al ricorrente le somme maturate e non percepite nel periodo di illegittima sospensione, maggiorate degli interessi di legge, dal dovuto al saldo effettivo, motivando il tutto con la mancanza di "rischio specifico", in quanto il "ricorrente era un impiegato in attività di front office che può tenersi a distanza dagli utenti e può anche essere fisicamente separato da questi mediante barriere fisiche di plexiglass [...] altro è il medico o l'operatore sanitario che visita il paziente, gli somministra la terapia e si occupa della sua igiene personale, con un conseguente contatto prolungato e ravvicinato. il rischio che si correla all'attività lavorativa del ricorrente non è dunque dissimile ed anzi appare decisamente inferiore a quello propri o della cassiera al supermercato, ovvero a quello dell'impiegato delle poste o della banca[2]. Tutti questi lavoratori entrano giornalmente a contatto con una pluralità di clienti, molti dei quali anziani e probabilmente anche con patologie. Eppure il legislatore non ha previsto l'obbligo vaccinale per queste categorie di persone".-

Da questa pronuncia appare importante estrapolare altro principio, per il quale la sospensione del lavoratore, con piu' di 50 anni, non può essere comminata in ragione dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto, in generale, per i lavoratori ultracinquantenni in quanto, in quest'ultima fattispecie, la norma non prevede la sospensione dal servizio quale conseguenza della mancata somministrazione del vaccino.-

(B)

SENTENZA N. 121/2022 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

La fattispecie sottoposta al giudice piemontese riguardava un tecnico di laboratorio, svolgente mansioni in completa autonomia, in sostanziale isolamento - con gravi problemi di salute - attinto da provvedimento di sospensione per non essersi vaccinato contro il covid.-

IL Tribunale del Lavoro di Perugia, nella persona del Giudice Giampaolo Cervelli, accoglieva il ricorso, motivandolo con la oggettiva prestazione in isolamento e mancanza di rischio specifico.-

(C)

SENTENZA N. 1151/2022 DEL TRIBUNALE DI TORINO

La fattispecie sottoposta al giudice torinese riguardava un impiegato con mansioni meramente amministrative presso l'Anagrafe Zootecnica del distretto di Pinerolo, attinto da provvedimento di sospensione per non essersi vaccinato contro il covid.-

Il Tribunale del Lavoro di Torino, nella persona del Giudice Lorenzo Audisio, accoglieva il ricorso, sempre motivandolo con la mancanza del rischio specifico, affermando che nel caso di specie risultava pacifico come il ricorrente lavorasse con funzioni meramente amministrative in un ufficio del Servizio Veterinario, dove non viene erogato un servizio sanitario o socio - sanitario in favore di pazienti, anziani o altri soggetti fragili e la struttura, dove risulta inserito, non risulta posta all'interno o con possibilità di interazioni fisiche con strutture ospedaliere, ambulatoriali e presso le quali vengono resi servizi residenziali a soggetti anziani, fragili e/o malati.-

NOTE

[1] Proprio per evitare quello che è stato definito "un macabro paradosso".- Sul punto, si segnala una parte del decreto di rigetto n. 6593/2021 del 24/12/2021 del Tribunale del Lavoro di Venezia, a firma della Dott.ssa Barbara Bortot:" [..] Neppure è ravvisabile alcuna violazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, se si vuole evitare il "macabro paradosso", per cui i pazienti gravemente anziani o malati, ricoverati in strutture ospedaliere o residenziali siano esposti al contagio o contraggano il virus proprio nelle strutture deputate alla loro cura e per causa del personale preposto alla loro cura, refrattario alla vaccinazione".-

[2] Anche se, va ricordato, correva l'obbligo di possedere il "green pass", ottenibile solo con le regolari somministrazioni dei vaccini...

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