LA LEGGE ANTI NEPOTISMO NEI CONCORSI UNIVERSITARI SI APPLICA ANCHE AI PROFESSORI A CONTRATTO. TAR TORINO N. 1042/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DISCIPLINA;
3) LA SENTENZA DEL TAR TORINO.-
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IL FATTO
Due Dottori, dal brillante, ed equivalente, curriculum – composto da una lunga serie di master, docenze e assegni di ricerca – partecipavano ad una selezione pubblica, istituita dall'Università di Torino per un unico posto da ricercatore a tempo determinato nel settore delle Malattie odontostomatologiche.-
Il posto veniva assegnato – probabilmente con merito, a prescindere dalla vicenda poi creatasi – al nipote di un Professore in quiescenza, titolare di una cattedra "a contratto" nello stesso dipartimento.-
L'aspirante ricercatore escluso, di conseguenza impugnava, avanti il Tar Piemonte, la graduatoria.-
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LA DISCIPLINA
Sulla disciplina concorsuale dei ricercatori universitari è necessario richiamare la legge n. 240/2010[1], in particolare l'art. 18, comma 1, lett. che tanto prevede, "in ogni caso, a tali procedimenti, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo".-
La ratio ispiratrice della disciplina normativa in esame – tesa ad arginare, per quanto possibile, il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo (o nepotismo) universitario – va applicata unitamente al principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e del principio di eguaglianza.-
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LA SENTENZA DEL TAR TORINO
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tar Torino ha ritenuto che la fattispecie oggetto di causa, pur riguardante un Professore in quiescenza, dovesse essere inclusa nell'ambito di operatività, come causa di esclusione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b della L. n. 240 del 2010, come poc'anzi descritto.-
Infatti, pur non potendo essere qualificato come professore "di ruolo", lo zio Professore risultava titolare di una pluralità di insegnamenti "a contratto" all'interno dello stesso Dipartimento, il che era stato valutato come dato idoneo a creare un legame tra il Professore ed il Dipartimento stesso, tale da generare un rischio di "inquinamento" della selezione pubblica.-
Ciò posto, va chiarito che la circostanza che lo zio Professore non avesse assunto decisioni (o non avesse partecipato a deliberazioni all'interno di organi collegiali), relative alla selezione, è stata valutata come non rilevante, in quanto ciò che rileva nell'ottica dell'incompatibilità è l'astratta possibilità di condizionamento della procedura, la quale può derivare anche dall'esistenza di mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento (o delle relative "strutture") ed i membri delle commissioni deputate alla valutazione tecnica dei candidati nell'ambito delle procedure di selezione.-
NOTE
[1] Conosciuta anche come "Riforma Gelmini".-
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