LA DECISIONE DI NON ATTRIBUIRE LA LODE NON DEVE ESSERE MOTIVATA. TAR LOMBARDIA N. 1694/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: ESAME MATURITA' - LODE - ATTRIBUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - TAR LOMBARDIA N. 1694/2024 - TAR CAMPANIA N. 1176/2024 - TAR LECCE - N. 1731/2022
INDICE
1) LA QUESTIONE;
2) LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA;
3) L'ORIENTAMENTO OPPOSTO.-
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LA QUESTIONE
La mancata attribuzione della lode all'esame di maturità deve essere motivata?
E' il quesito sottoposto da una studentessa, delusa di non aver ricevuto tale risultato, nonostante una brillante carriera scolastica, conclusa con il raggiungimento del punteggio massimo.-
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LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA
Per Il Tar Lombardia la scelta di non assegnare la lode non richiede alcuna ulteriore motivazione, prevista, viceversa, solo in caso, contrario, di sua attribuzione.-
Inoltre, "l' eccellente carriera scolastica, un esame scritto brillante ed una encomiabile discussione" sono le condizioni per il conseguimento di una votazione massima (100/100), mentre non possono essere considerati il lasciapassare per l'attribuzione della lode", la cui assegnazione, eccezionale, è rimessa alla decisione della commissione, in presenza di due condizioni:
- il punteggio massimo per il credito scolastico e il punteggio massimo per ogni prova d'esame;
- il giudizio unanime dei commissari.-
Secondo quanto si legge in motivazione, la Commissione, pur riconoscendo un'ottima preparazione, non aveva riscontrato quel quid pluris richiesto e rappresentato dalla "brillantezza culturale", che non può essere sostituita dai risultati ottenuti in differenti campi ed in attività extra scolastiche, prevalentemente in ambito sportivo, comunque presenti nel caso di specie.-
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L'ORIENTAMENTO OPPOSTO
Vi è, tuttavia, un orientamento opposto, secondo cui si impone l'obbligo di motivazione anche nell'ipotesi di scelta di non assegnare la lode, in diretta applicazione della disposizione generale di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, da ultimo ribadito dal Tar Napoli n. 1176/2024 e, soprattutto, dalla pronuncia n. 1731/2022 del Tar Lecce, oggetto di precedente commento
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