L’ESIMENTE DELL’ART. 598 CP SI APPLICA ANCHE ALLE DIFFIDE STRAGIUDIZIALI. CASS N. 29322/2023.

07.08.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: DIFFAMAZIONE - AVVOCATO - DIRITTO DI DIFESA - ESIMENTE - DIFFIDA STRAGIUDIZIALE - CASS 23922/2023

INDICE

1 ) LA QUESTIONE;

2) L'ART. 598 CP;

3) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

4) LA POSIZIONE DELL'AVVOCATO.-

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LA QUESTIONE

E' condannabile per diffamazione, anche a titolo concorsuale, l'avvocato che in una diffida stragiudiziale, su incarico dell'assistito, utilizzi espressioni offensive, sebbene potenzialmente strumentali all'esigenza difensiva?

Sul punto si è espressa qualche settimana fa la Suprema Corte, adita da un avvocato, condannato nei primi due gradi per concorso, unitamente all'assistito, nel reato di diffamazione, per aver definito, in una missiva, la controparte (datore di lavoro) "un soggetto pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato".

[2]

L'ART. 598 CP

La particolarità della questione – tuttavia non nuova, con orientamenti mai lineari – è da individuarsi nell'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 cp anche al di fuori dell'ambito giudiziale, così come riportato nel testo di legge:

"Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo"-

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali".-

Come detto, la giurisprudenza non è univoca sul punto, infatti, se da un lato ci sono le pronunce 28668/2015 e 24452/2019 (oltre che quella della Corte Costituzionale n. 380/199), dall'altro vanno richiamati orientamenti opposti, come quello descritto nella sentenza n. 22184/2019.-

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LA POSIZIONE DELL'AVVOCATO

La sentenza è assai condivisibile, anzi lo scrivente aderisce all'orientamento per cui tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa – garantito costituzionalmente - anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale (Cass. Pen., Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 7000), con l'unico limite che le espressioni ingiuriose concernino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta-

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