L’AZIENDA NON E’ OBBLIGATA A CONSEGNARE ALL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE COPIA DEL CONTRATTO DI PROSSIMITÀ SOTTOSCRITTO CON LE RSU. DECRETO N. 21563/2021 DEL TRIBUNALE DI TRANI

15.11.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1) IL FATTO;

2) L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA;

3) I CONTRATTI DI PROSSIMITA';

4) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRANI.-

[1]

IL FATTO

Una organizzazione sindacale provinciale evocava in giudizio una società al fine di far accertare l'antisindacalità della condotta dalla stessa posta in essere, consistente nell'omessa consegna del contratto collettivo aziendale sottoscritto ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, con lesione del proprio diritto a verificare la corrispondenza di detto contratto ai criteri legali.-

[2]

L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

Oggetto del contendere verteva sulla sussistenza di un obbligo per la società resistente di consegnare all'organizzazione sindacale ricorrente copia del contratto di prossimità sottoscritto con i 2/3 della RSU presente in azienda e, in caso di accertamento positivo, se tale condotta fosse idonea a costituire condotta antisindacale, in quanto i contratti di prossimità possono derogare, in peius, il CCNL, vincolando tutti i lavoratori qualora sottoscritto dalla maggioranza della RSU.-

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I CONTRATTI DI PROSSIMITA'

I contratti di prossimità sono accordi collettivi, stipulati a livello territoriale o aziendale, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, allo scopo di realizzare specifiche intese per il raggiungimento di precise finalità previste dalla. norma.-

I contratti di prossimità, nel regolare la disciplina del rapporto di lavoro, possono derogare, con alcuni limiti, alle disposizioni legge e delle relative regolamentazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. -

Si tratta di uno strumento che offre alle imprese la possibilità di adeguare alcuni istituti normativi e contrattuali alle condizioni e alle specifiche esigenze delle diverse realtà aziendali.-

In particolare, per quanto qui interessi, l'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, così dispone: "I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti[...] possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali [...]".-

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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRANI

Premesso che, nel caso di specie, l'accordo era stato firmato da 2/3 delle Rsu presenti in azienda, il Tribunale di Trani, nella persona del Giudice Floriana Dibenedetto, rigettava il ricorso, ritenendo che non si potesse considerare come condotta antisindacale la mancata consegna all'organizzazione sindacale di una copia del contratto di prossimità sottoscritto. per le seguenti motivazioni:

  • perché tale accordo[1] è pacificamente ritenuto contratto privato di diritto comune[2], soggetto alle regole del codice civile in materia di forma, conclusione, interpretazione, durata, ma, soprattutto, che costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, opera e ha validità esclusivamente fra le parti ed entro l'ambito temporale concordato dalle stesse;
  • l'organizzazione sindacale non era parte stipulante del contratto di prossimità, né, per verità, lo era stata per alcun contratto, neanche per quello quadro;
  • i richiami, avanzati dall'organizzazione sindacale, all'art. 1175 c.c. e 1375 non erano pertinenti, in quanto il primo riferibile solo ad un rapporto obbligatorio fra debitore e creditore e il secondo valido solo con riferimento ad un contratto, secondo la definizione dell'art. 1321 c.c., del tutto inapplicabile al caso di specie.-

Ritenuto insussistente l'obbligo comunicativo, il Giudice del Lavoro faceva presente come, nel caso di specie, non era stato violato alcun diritto sindacale dell'organizzazione neppure nella fase delle trattative, e che, addirittura, uno dei componenti della RSU, in quota della ricorrente, aveva percepito bozza dell'accordo, pur non firmandolo.-

NOTE

[1] Ugualmente ai contratti collettivi nazionali e agli accordi di secondo livello sottoscritti tra un datore di lavoro e un'associazione sindacale o la R.S.U. / R.S.A.-

[2] Ex plurimis Cass. 3672/2021.-

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