L’ASSEGNO SOCIALE E’ COMPATIBILE, E CUMULABILE, CON IL REDDITO DI CITTADINANZA. TRIB. PALERMO SENTENZA N. 932/2023

25.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
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 A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ASSEGNO SOCIALE - REDDITO DI CITTADINANZA - CUMULO - TRIBUNALE DI PALERMO 932 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)I DUE ISTITUTI;

3)LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO.-

*****

[1]

IL FATTO

E' possibile percepire l'assegno sociale contemporaneamente al reddito di cittadinanza?

A fornire risposta positiva è, da ultimo in ordine di tempo, il Tribunale di Palermo, qualche settimana fa, che ha accolto il ricorso proposto da un soggetto al quale l'inps aveva comunicato il rigetto della domanda di assegno sociale, in quanto titolare di reddito di cittadinanza.-

[2]

I DUE ISTITUTI

Prima di analizzare la pronuncia del tribunale siciliano, occorre fare qualche sui due istituti in esame.-

(A)

L'ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, prevista e disciplinata dalla legge n. 335/95, che prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. –

I requisiti richiesti sono: 1) compimento del 67^ anno di età; 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della U.E o extracomunitaria con carta di soggiorno; 3) residenza italiana; 4) reddito del richiedente non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; 5) reddito del richiedente cumulato a quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT eCCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile[1].-

(B)

IL REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza[2] è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, corrisposto dallo Stato ai nuclei familiari in difficoltà.-

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti[3] di cittadinanza, economici e di altro tipo.-

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, conferma la compatibilità e la cumulabilità dei due istituti, avendo, come sopra descritto, presupposti e scopi diversi.-

Il principio contenuto nella sentenza in commento è condiviso anche dall'Inps – strano a dirsi, visto la resistenza nel giudizio in commento – che, con Messaggio n° 548 del 03-02-2022[4] - confermava la compatibilità tra l'assegno sociale e la pensione di cittadinanza, seppure fino ad un massimo di 780 euro mensili.-

NOTE

[1] Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell'assegno sociale del richiedente ( è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.-

[2] Che dal 1° settembre 2023 dovrebbe essere sostituito, nominalmente, dalla «Mia», la misura per l'inclusione attiva.-

[3] Qui consultabili https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

[4] https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/04/messaggio-n-548-del-03-02-2022.pdf 

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