IN AEREO, AI MINORI E AI DIVERSAMENTE ABILI VA GARANTITO IL POSTO ACCANTO ALL’ACCOMPAGNATORE SENZA COSTI AGGIUNTIVI. CDS N. 7206/2024

13.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: BIGLIETTI AEREI - MINORI E DIVERSAMENTE ABILI - POSTO ACCOMPAGNATORE - ENAC - TAR LAZIO N. 15305/2022 - CONSIGLIO DI STATO N. 7206/2024

INDICE

1)  IL FATTO;

2) LA PRATICA COMMERCIALE CONTESTATA;

3) DECISIONE DEL TAR IN PRIMO GRADO;

4)  LA SENTENZA DEL CDS;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

La questione – di cui ci siamo occupati per la sentenza di primo grado - nasce dall'adozione da parte dell'ENAC[1] della disposizione n. 63 del 16 luglio 2021, che aveva introdotto il "Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori"[2]. Tale provvedimento stabiliva che gli accompagnatori di queste categorie di passeggeri dovessero avere un posto assegnato gratuitamente accanto a loro. L'obiettivo era di garantire la sicurezza durante il volo e prevenire situazioni rischiose o dannose derivanti dall'incapacità di tali passeggeri di tutelarsi autonomamente.-

[2]

LA PRATICA COMMERCIALE CONTESTATA

Alcune compagnie aeree, nonostante la disposizione dell'Enac, avevano continuato ad applicare un sovrapprezzo per la scelta del posto a sedere accanto al passeggero, anche per gli accompagnatori di minori e persone con mobilità ridotta. Questa politica non forniva alcuna garanzia sulla vicinanza dei posti, costringendo gli accompagnatori a pagare un costo aggiuntivo per assicurarsi un posto accanto ai minori o alle persone con disabilità​, lesiva nei confronti di tali passeggeri, considerati vulnerabili.-

La questione aveva per oggetto "la non corretta richiesta di sovrapprezzo per garantire la vicinanza di posto fra minori e i passeggeri con ridotta mobilità ed i loro accompagnatori" e non atteneva ad un profilo meramente tariffario o di costi, che sarebbe stato di competenza dell'AGCOM.-

[3]

DECISIONE DEL TAR IN PRIMO GRADO

Il Tar Lazio riconosceva l'esistenza di una pratica commerciale scorretta da parte della compagnia aerea riluttante, per una serie di motivi che qui si riassumono:

- la normativa comunitaria garantisce l'assegnazione di posti a sedere contigui a specifiche tipologie di passeggeri e loro genitori e/o accompagnatori, ovvero ai minori di età compresa tra i 2 e 12 anni e alle persone diversamente abili;

- per ragioni di safety legate all'intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell'aereo;

- alcune compagnie non accettano i minori non accompagnati;

- le stesse compagnie aeree richiedono ai passeggeri di garantire la presenza di un accompagnatore per le persone diversamente abili e a ridotta mobilità;

- i minori o le persone diversamente abili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un'uscita di emergenza, indossare la maschera dell'ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette.-

La "vicinitas" tra minore/accompagnatore e PRM/accompagnatore è considerata un requisito essenziale per la sicurezza del volo e non può essere trattata come un servizio a pagamento.-

[4]

LA SENTENZA DEL CDS

Con la sentenza n. 7206 del 22 agosto 2024, la Sezione V del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della disposizione ENAC che impone alle compagnie aeree di assegnare gratuitamente il posto a sedere accanto a minori di 12 anni e a persone con mobilità ridotta ai rispettivi accompagnatori. Questa decisione ha ribadito l'importanza di garantire la safety (sicurezza) e l'assistenza di particolari categorie di passeggeri, senza che tali esigenze siano condizionate da costi aggiuntivi.-

I principi affermati dalla sentenza

  1. T
  2. utela dei diritti delle categorie speciali di passeggeri (SCP): Il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione dell'ENAC non mira a sanzionare le politiche commerciali delle compagnie aeree, ma a garantire il rispetto delle norme di sicurezza a bordo, che richiedono la presenza dell'accompagnatore vicino ai minori o alle persone con mobilità ridotta. In questi casi, la sicurezza non può essere oggetto di un supplemento di prezzo, perché non si tratta di un servizio aggiuntivo opzionale, ma di una necessità di sicurezza.
  3. Normativa europea sulla sicurezza: La sentenza richiama la normativa europea in materia di safety, che prevede particolari prescrizioni per il trasporto di SCP. Le persone con mobilità ridotta e i minori devono essere assistiti dai loro accompagnatori durante il volo, e tale assistenza è considerata una componente essenziale della sicurezza del viaggio, non un'opzione facoltativa.
  4. Illeciti ostacoli economici alla sicurezza: Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la sicurezza a bordo non può essere condizionata da costi extra. Pertanto, le compagnie aeree non possono addebitare un supplemento per la scelta del posto accanto agli SCP, in quanto ciò creerebbe un ostacolo economico alla corretta applicazione delle norme di sicurezza. L'assegnazione del posto per l'accompagnatore deve essere gratuita, proprio perché non si tratta di un servizio aggiuntivo erogato dal vettore, ma di un obbligo di legge volto a tutelare la sicurezza a bordo.
  5. Non si tratta di un servizio aggiuntivo: Uno degli argomenti centrali della sentenza è che la scelta del posto accanto agli SCP non costituisce un servizio extra che giustifichi un supplemento di prezzo. Piuttosto, è considerata una modalità operativa necessaria per garantire che le norme di sicurezza vengano rispettate. Il Consiglio ha ribadito che l'accompagnatore deve trovarsi accanto al minore o alla persona con mobilità ridotta per poter prestare assistenza in modo adeguato.

[5]

CONCLUSIONI

La sentenza del Consiglio di Stato impone alle compagnie aeree di rispettare la disposizione ENAC, senza richiedere alcun pagamento extra per la scelta del posto accanto ai minori o alle persone con mobilità ridotta. Le compagnie dovranno adeguare le loro politiche tariffarie, eliminando eventuali supplementi legati alla scelta del posto in questi casi specifici.-

NOTE

[1] A seguito di un esposto del Codacons nel giugno 2021, l'ENAC ha costituito un gruppo di lavoro per esaminare la legittimità di questa politica. L'indagine ha confermato che la selezione dei posti accanto agli accompagnatori era considerata un servizio a pagamento da parte della maggior parte delle compagnie aeree, senza assicurare la vicinanza; in particolare, che, non solo, la scelta del posto comportava il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo dello stesso biglietto aereo, ma anche che non vi fosse alcuna garanzia in tal senso, nonostante il sistema di assegnazione dei posti, in fase di check-in, prevedesse l'inserimento automatico – ma, come detto oneroso - dei minori e dei passeggeri a modalità ridotta, in posti accanto a genitori o accompagnatore.-

[2] Sul punto la normativa, precedente al Regolamento dell'Enac, è assai precisa:

  • l'Allegato 2 del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto, stabilisce che "qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta";
  • il Regolamento (UE) n. 965/2012: "se un bambino viaggia con un adulto accompagnatore nella stessa classe, il bambino deve essere seduto nella stessa fila di sedili dell'accompagnatore. Laddove ciò non fosse possibile, il bambino deve essere seduto a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore";
  • l'AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c) del citato Regolamento (UE) n. 965/2012 nel definire la procedura di assegnazione dei posti a bordo dell'aeromobile, prevede che "se i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs)viaggiano con un accompagnatore, l'accompagnatore deve essere seduto vicino al passeggero SCP".-

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