ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI INGRESSO DEI CANI NELLE SPIAGGE LIBERE. TAR CALABRIA N. 651/2023
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA;
3) I PRECEDENTI.-
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IL FATTO
Come ogni estate, si ripresenta una la solita questione: è legittimo impedire l'accesso alle spiagge ai nostri amici a quattro zampe[1]?
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LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA
Nelle ultime settimane della questione si è occupato, nuovamente, il Tar Calabria, con la sentenza in commento.-
Preliminarmente, è opportuno distinguere tra spiaggia libera e spiaggia privata; in quest'ultimo caso, infatti, lo stabilimento può disporre, legittimamente, il divieto di ingresso ai cani, anche se di piccola taglia.-
Viceversa, tale divieto è – ormai per giurisprudenza consolidata – è da considerarsi illegittimo per quanto riguarda le spiagge libere, gestire dai Comuni.-
Infatti, secondo quanto si legge nella motivazione nel provvedimento calabrese: "la scelta di vietare negli orari diurni l'ingresso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell'igiene pubblica l'obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l'immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell'incolumità pubblica, l'obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini".-
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I PRECEDENTI
Come anticipato, ci sono tante altre pronunce identiche, tra cui si segnalano:
- Tar Calabria n. 885/2021; n. 1627/2021; n. 1429/2022; n. 1430/2022; n. 610/2022; n. 725/2016 e n. 174/2013.-
- Tar Lazio n. 442/2021; n. 467/2021; n. 176/2019;
- Tar Campania n. 3824/2020 e n. 425/2015.-
NOTE
[1] Anche se la questione è estensibile a tutti gli animali, perlomeno quelli da affezione.-
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