ILLEGITTIMA LA BOCCIATURA DELLA ALUNNA AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA, IN ASSENZA DI DIDATTICA PERSONALIZZATA. TAR LOMBARDIA N. 1444/2024

01.06.2024
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS:  DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 - LEGGE N. 170/2010 - DSA - BES - TAR LOMBARDIA N. 1444/2024

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA.-

*****

[1]

IL FATTO

All'inizio del 2023, una alunna, minorenne, veniva colpita dalla sclerosi multipla e la diagnosi immediatamente comunicata all'Istituto frequentato, affinché fossero adottati gli strumenti didattici previsti, per facilitare il percorso scolastico della stessa.-

L'Istituto scolastico, sebbene avesse attivato un progetto di istruzione domiciliare, durante il primo periodo di assenza per malattia della studentessa, aveva redatto un piano didattico personalizzato (PDP) solo il 30 maggio 2023, ad anno scolastico pressoché concluso.-

Ciò nonostante, all'esito degli scrutini, la minore, in ragione di quattro, modeste, insufficienze, non veniva ammessa all'anno scolastico successivo.-

I genitori[1] impugnavano la non ammissione avanti il Tar Lombardia.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

Il Tar Lombardia, accogliendo il ricorso, evidenziava come la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, recante "strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", aveva precisato che le garanzie di inclusività dettate dalla l. 170/2010 devono essere assicurate, oltre che agli alunni con DSA (Disturbi specifici apprendimento), anche agli studenti aventi bisogni educativi speciali (BES), ossia presentanti una richiesta di speciale attenzione per altre ragioni, tra cui le condizioni di svantaggio sociale e culturale e i disturbi evolutivi specifici, ben compresa la patologia da cui era affetta l'alunna.-

Viceversa, nel caso di specie, alla minore – eccetto un progetto formativo domiciliare per il primo periodo di assenza – non era stato garantito un piano didattico personalizzato[2], il che rendeva insanabile la illegittimità del provvedimento di non ammissione.-

NOTE

[1] Rappresentati e difesi dagli Avvocati Vincenzo La Cava e Massimiliano Pantano

[2] Tali misure, ove prontamente attivate, avrebbero potuto condurre a esiti valutativi differenti, tenuto anche conto che tre delle quattro insufficienze finali non raggiungono la soglia della gravità, avendo riportato il voto di cinque.-

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