IL TRANSITO DALLA AMMINISTRAZIONE MILITARE A QUELLA CIVILE NON COSTITUISCE UNA NUOVA ASSUNZIONE. TAR VENETO N. 161/2023

02.11.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - TRANSITO AMMINISTRAZIONE - TAR VENETO 161/2023 - RICOSTRUZIONE CARRIERA - 

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TAR VENETO.-

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[1]

IL FATTO

La vicenda è risalente a quasi vent'anni fa, allorquando un poliziotto, in servizio a Venezia, era stato visto dai colleghi mentre passeggiava in abiti femminili, con minigonna ed orecchini pendenti, nel centro storico e, per tale motivo, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, sospeso e poi destituito per detta condotta considerata "riprovevole, che denotava mancanza del senso dell'onore e della morale". -

A seguito di una lunga vicenda giudiziaria, il procedimento disciplinare si concludeva con la revoca della sanzione inflitta.-

Nel contempo, l'agente veniva dispensato dal servizio per inabilità fisica, in quanto dichiarato affetto da un "disturbo dell'identità di genere[1]", che, oltre a "giustificare" la condotta oggetto di procedimento disciplinare, determinava, tuttavia, la declaratoria di permanente non idoneità al servizio, ma "idoneo al servizio nei ruoli civili del Ministero dell'Interno o nelle altre Amministrazioni dello Stato […], in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte".-

Con successivo provvedimento veniva collocato in aspettativa fino al trasferimento al personale civile.-

Una volta perfezionatosi il trasferimento all'Amministrazione Civile, richiedeva la corresponsione degli emolumenti non percepiti a decorrere dalla sua destituzione fino a quel momento; di fronte al provvedimento di rigetto del Ministero dell'Interno, adiva[2] il Tar Veneto affinchè procedesse alla ricostruzione economica della carriera, come previsto nel caso di revoca degli addebiti disciplinari.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR VENETO

La questione sottoposta al Tar Veneto verte sulla sussistenza di effetti novativi nel transito da una Amministrazione all'altra, vale a dire se il transito nei ruoli civili determini una nuova assunzione-.

Per il Tar Veneto la risposta – seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Consiglio di Stato n. 8136/2022) – è negativa:

"il transito nei ruoli civili del personale non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego".-

Di conseguenza all'agente di polizia veniva riconosciuto – anche in relazione al proscioglimento rispetto all'addebito disciplinare - il diritto alla ricostruzione della carriera ai soli fini economici e quindi il diritto a percepire le relative somme a titolo di differenze retributive e/o altre causali.-

NOTE

[1] L'agente ha sempre sostenuto di non essere "né gay né transessuale", ma solo di avere piacere nel vestire abiti femminili rivendicando "un modo di sentire estroso, anticonformista, non certo immorale".

[2] Assistito dagli avvocati Alfredo Auciello e Giacomo Nordio

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