IL REQUISITO DELLA IDONEITA’ PROFESSIONALE NEI CONTRATTI PUBBLICI. IL CASO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI BARLETTA. CDS N. 7947/2023

03.09.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: IDONEITA' PROFESSIONALE - REQUISITI CONTRATTI PUBBLICI - CONSIGLIO DI STATO N. 7947/2023 - OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA BARLETTA

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) I CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

3) LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.-

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[1]

IL FATTO

Con bando n. 5/2021, il Comune di Barletta indiceva una gara per l'affidamento della gestione del centro antiviolenza comunale.-

Alla gara partecipavano una onlus locale[1], associazione di volontariato operante unicamente nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e una società cooperativa, esercente attività nel settore sanitario.-

La prima partecipante eccepiva, immediatamente, la mancanza di alcuni requisiti in capo alla seconda, ma, nonostante ciò, entrambe venivano ammesse e, all'esito della apertura e valutazione comparativa, in seduta riservata, delle offerte tecniche, proprio la cooperativa risultava aggiudicataria.-

Di conseguenza, la Onlus – operante, da tempo, l'attività proprio a Barletta, a differenza della Cooperativa – adiva prima il Tar Bari, che rigettava l'iniziativa giudiziale e poi il Consiglio di Stato[2].-

[2]

I CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Per meglio comprendere la decisione del Consiglio di Stato, appare opportuno spendere qualche parola sui criteri di i criteri di selezione previsti dall'art. 83 comma 1 del D.lgs 50/2016:

  • requisiti di idoneità professionale;
  • capacità economica finanziaria;
  • capacità tecniche e professionali.-

Sulla capacità finanziaria c'è ben poco da dire, è un requisito facilmente intuibile.- Il requisito di idoneità professionale consiste nell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio.-

Le capacità tecnico professionali sono invece particolari risorse umane e tecniche, nonché le esperienze necessarie per eseguire l'appalto in affidamento con un adeguato standard di qualità.-

Si precisa, altresì, che mentre il requisito della capacità tecnica e professionale "può essere provato con una pluralità di mezzi", l'idoneità professionale "può essere dimostrata esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese", dove sono indicate sia l'attività prevalente che quella secondaria.-

[3]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La questione, in commento, verte tutta intorno al "requisito della idoneità professionale", così come previsto dal bando di gara[3] (e non solo[4]), la cui mancanza in capo alla Cooperativa era stato eccepito dalla Onlus.-

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il bando di gara – richiamando quanto riportato sub paragrafo 2, in tema di contratti pubblici, prevedeva che:

  • L'assistenza, di cui alla nota n. 1, dovesse essere attività "principale o prevalente" in concreto esercitata dalle partecipanti;
  • Tale "attitudine" dovesse risultare dalla iscrizione alla Camera di Commercio.-

Ciò posto, dalla visura camerale della cooperativa aggiudicataria risultava che:

· "l'attività prevalente" fosse quella di "assistenza domiciliare sanitaria integrata (infermieristica, fisioterapica etc.)"

· "l' attività secondaria" fosse, inoltre, quella di "assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili e strutture di assistenza sociale residenziale".-

Mancava, quindi, evidentemente, il requisito dello svolgimento di attività nel "settore specifico del sostegno e dell'aiuto alle donne, sole o con minori, vittime di violenza", viceversa, abitualmente esercitata dalla Onlus, come risultante dalla iscrizione alla camera di commercio.-

Di conseguenza, alla luce di quanto descritto sub il paragrafo 2, il Tar procedeva all'annullamento dell'affidamento alla Cooperativa[5], perchè priva del requisito della "idoneità professionale", in quanto dalla iscrizione camerale risultava un oggetto diverso[6] – e non assimilabile – a quello richiesto nel bando.-

NOTE

[1] https://centroantiviolenzagiuliaerossella.it/osservatorio/

[2] Rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato.-

[3] In particolare l'art. 3 del bando di gara prescriveva che "oggetto dell'appalto [fosse] l'affidamento della gestione del servizio del 'centro antiviolenza comunale', preordinato alla organizzazione ed alla erogazione di "un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno rivolto a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma" […]la programmata "metodologia di accoglienza" avrebbe dovuto basarsi, in evidente considerazione della delicatezza delle prestazioni, "sulla relazione tra donne" […].-

[4] Non solo perché previsto anche dalla normativa regionale (L.R. 29/2014), che, all'art. 10, comma 5), tanto prevede: "i centri antiviolenza", affidatari del relativo servizio, debbano essere gestiti "esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori".-

Tale previsione discende direttamente dagli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale con la ratifica (in data 27.9.2012) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, cui hanno fatto seguito sul piano interno, dopo il d.l. n. 93/2013, gli accordi condivisi nella prima intesa della Conferenza unificata Governo, regioni e province autonome del 27.11.2014, ove all'art., comma 3 è stato previsto che le associazioni e organizzazioni destinate ad occuparsi del "contrasto alla violenza di genere" e della "assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli" debbano avere tali finalità come "finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul" (così come ancora confermato dalla successiva intesa Stato-Regioni del 14.9.2022).

[5] Disponendo, viceversa, l'attribuzione alla Onlus barlettana.-

[6] Requisito non solo formale, ma sostanziale, perché da un lato svolge la funzione di filtro rispetto all'accesso alla gara e, dall'altro, garantisce che l'aggiudicatario dell'appalto eserciti un oggetto coerente rispetto a quello affidato; la conferma "sul campo" è poi data dal requisito delle capacità "tecnico professionali", attraverso le quali le partecipanti devono dimostrare l'effettivo esercizio di tale attività.-

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