“IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE SUSSISTE ANCHE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO” Commento alla sentenza n. 20721/2021 della Corte di Cassazione Penale

03.08.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ART. 570 BIS CP - FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

INDICE

· LA MASSIMA;

· LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

· CONCLUSIONI.-

LA MASSIMA

"In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 della L. n. 54/2006 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p."

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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con la decisione in commento[1], la Suprema Corte ha stabilito che il reato di cui all'art. 570 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. n. 21 del 2018, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli nati da genitori non coniugati. Il contenuto della norma incriminatrice di cui al previgente art. 3, L. n. 54 del 2006 è stato, invero, meramente trasfuso nel testo dell'attuale art. 570 bis c.p., sicché l'effetto della novella deve ritenersi limitato alla sola collocazione in un diverso contesto codicistico di una fattispecie penale che, per quanto riguarda il suo portato contenutistico, non ha subito nessuna modifica..-

All'adozione di tale soluzione interpretativa non rappresenta un ostacolo la circostanza che il nuovo art. 570-bis c.p. indichi espressamente come soggetto attivo del reato il "coniuge", in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore.-

Tale principio, oltre che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, era stato anche confermato dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 189/2019, tanto aveva stabilito: "Il nuovo art. 570-bis cod. pen. abbraccia, oltre il fatto compiuto dal «coniuge», anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018, vige l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006.".-

[3]

CONCLUSIONI

Il principio in commento, oltre che processualmente e giurisprudenzialmente corretto, è "socialmente giusto", perché diversamente si produrrebbe una grave, ed ingiustificata, frattura fra il sistema di tutela penale e la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dallo stesso.-


[1] Che si inserisce in un solco consolidato Cass. n. 56080/2018; nello stesso senso, Cass. n. 55744/2018, Cassn. 8297/2019 e la recentissima 9516/2021.-

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