“IL POSSESSO DI UNA MATITA NON E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DA UN CONCORSO PUBBLICO”. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 4559/2021 DEL TAR LAZIO

16.11.2021

A cura dell'Avv.Laura Buzzerio

TAGS: CONCORSO PUBBLICO - POSSESSO MATITA - NO ESCLUSIONE

INDICE

· IL FATTO;

· LA DECISIONE DEL TAR LAZIO.-

IL FATTO

Una candidata - partecipante alle prove del concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019, svolto presso l'Università degli Studi di Catania - adiva il Tar Lazio impugnando il verbale, con il quale era stato disposto l'annullamento della prova della stessa, con il conseguente allontanamento dall'aula, per aver introdotto materiale non consentito, idoneo alla memorizzazione di informazioni, in particolare una matita.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

L'allontanamento dalla prova d'esame, e l'annullamento della stessa, era stata sanzionata dalla Commissione esaminatrice, in virtù della norma concorsuale, che vietava ai candidati di possedere e introdurre nelle aule d'esame, qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.-

E' fatto notorio che la matita sia priva di ogni componente informatico e che sia composta da una mina consistente in una miscela di polveri di grafite e di argilla, la cui quantità ne determina la durezza, inserita in un involucro - saldamente inglobato ovvero incorporato nella mina, che non è estraibile in modo da consentire la eventuale ipotetica sua sostituzione con materiale hardware atto alla memorizzazione di dati - di materiale legnoso o affine.-

Discorso diverso, ma similare per le penne vere e proprie, le quali, potenzialmente sono scomponibili e possono contenere microcomponenti hardware o microchip, atti all'immagazzinamento e allo storage di dati ed informazioni (anzi, esistono delle apposite penne all'uso).-

La differenza fra matite e penne, come appena descritta, giustifica la ragione per la quale ai candidati ammessi a sostenere una qualsivoglia procedura concorsuale, che preveda lo svolgimento di prove scritte, è vietato utilizzare penne introdotte in aula, ma viene consegnato loro materiale dello stesso genere.-

Ciò premesso, a tale proposito, il Tar evidenziava come una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a trasmettere sul foglio d'esame le cognizioni teoriche possedute da un candidato, ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza.-

Questo significa che la matita non può trasferire al candidato cognizioni, dati, elementi teorici o pratici non previamente immagazzinati e conservati in essa, priva, in quanto tale, di alcuna capacità ricettiva e conservativa dei dati stessi, inettitudine derivante dalla sua stessa natura, alla quale è estranea qualsivoglia capacità di archiviazione e susseguente riproduzione di informazioni, che solo un dispositivo informatico o elettronico può possedere.-

Di qui l'accoglimento del ricorso.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento