IL DATORE DI LAVORO PUO’ VIETARE L’ASSEMBLEA SINDACALE PER IMPEDIRE L’INGRESSO A SOGGETTI NON AUTORIZZATI.
A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: CONDOTTA ANTISINDACALE - ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE SOGGETTI ESTERNI - DIVIETO - DECRETO TRIB. VENEZIA
INDICE
1)IL FATTO;
2)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA.-
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IL FATTO
Una organizzazione sindacale proponeva ricorso ex art. 28 st. lav., avanti il Tribunale del Lavoro di Venezia, al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria dell'antisindacalità del comportamento della società datrice di lavoro, consistente nell'illegittima negazione dei locali ove si sarebbe dovuta doveva svolgere una assemblea dalla stessa indetta, aperta a tutto il personale, nonostante la precedente autorizzazione già concessa, al fine di impedire alla parte sindacale di coinvolgere i lavoratori negli argomenti posti all'ordine del giorno - tra i quali la questione dello stress lavoro-correlato, di pertinenza dei lavoratori e loro rappresentanti - così impedendo il libero esercizio dell'attività sindacale.-
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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso della organizzazione sindacale, con decreto del 21 Novembre 2022, stabilendo la legittimità della decisione del datore di lavoro di limitare l'uso dei locali aziendali da parte di soggetti estranei (n. 2 consulenti) che non rientravano tra quelli che hanno diritto a partecipare alle assemblee, a norma dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori[1] e delle norme previste sul punto dalla contrattazione collettiva applicabile, ciò, a prescindere che, nel caso di specie, l'assemblea, con gli stessi temi già all'ordine del giorno e con le medesime modalità relative alla partecipazione di consulenti esterni, era stata successivamente celebrata, sicché non si poteva prospettare alcuna lesione attuale della libertà o azione sindacale, neanche in ottica di pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi nel futuro.-
NOTE
[1] Che tanto recita:
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
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